Pubblichiamo la circolare diramata il 29 marzo dall’Agenzia delle Entrate con la quale sono stati forniti chiarimenti interpretativi sulle novità in materia di premi di risultato e di welfare aziendale introdotte dalle Leggi di Bilancio 2017 e 2018.
Rinviando ad una futura nota di approfondimento, ci fa piacere segnalarvi che l’Agenzia delle Entrate ha condiviso le soluzioni interpretative che avevamo suggerito riguardo le modalità di verifica del requisito del risultato incrementale – requisito richiesto per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato – rispetto al raggiungimento degli obiettivi di performance previsti dal contratto per l’erogazione del premio. Si trattava di un tema delicato e abbastanza spinoso.
Parimenti utili, sono le precisazioni concernenti le modalità di recupero dell’imposta sostitutiva su acconti o anticipazioni di premi di risultato, già assoggettati a tassazione ordinaria; sul punto, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nei casi in cui la verifica dei presupposti per l’applicazione dell’imposta possa avvenire solo successivamente alle operazioni di conguaglio, il sostituto di imposta potrà trasmettere una nuova Certificazione Unica, senza applicazione di sanzioni. Anche in questo caso la soluzione interpretativa non è affatto scontata.
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