È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale del 3 settembre 2021 che riporta i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio.
Il Decreto ministeriale dà attuazione alle previsioni del D.lgs. 81/2008 (1) in merito ai criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitare le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.
Il decreto – il terzo di tre decreti (2) che andranno ad abrogare il Decreto Ministeriale 10/03/1998 – sarà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il 29 ottobre 2022.
L’Allegato I del nuovo provvedimento introduce i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, che sono quelli individuati:
- senza attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (DPR 151/2011);
- non dotati di specifica regola tecnica verticale;
- aventi tutti i 6 requisiti aggiuntivi specificati al punto 2 dell’allegato (es. affollamento complessivo minore o uguale 100 occupanti, con superficie lorda complessiva minore o uguale a 1000 metri quadri, ecc.).
Per i luoghi di lavoro che rientrano nella definizione di medio ed alto rischio di incendio, i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel Decreto ministeriale 3 agosto 2015.
Allegato
D.M. 3 settembre 2021
Note
- 46, comma 3, lettera a), unti 1 e 2
- Vedi News del 18, 19, 22 e 23 ottobre u.s.