Premessa
La legge di Bilancio 2022 ha introdotto una misura a sostegno delle lavoratrici autonome in caso di maternità e ha reso strutturale la misura del congedo obbligatorio di paternità, confermando i dieci giorni di periodo di fruizione del congedo obbligatorio di paternità previsto, nonché la possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno in sostituzione della madre e in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Sostegno in caso di maternità
L’estensione del congedo di maternità introdotto dalla legge di bilancio si applica alle seguenti categorie di lavoratrici:
- lavoratrici iscritte alla Gestione separata;
- lavoratrici iscritte alle Gestioni autonome INPS;
- libere professioniste non gestite dall’Istituto, ma dalle specifiche Casse previdenziali di appartenenza.
La tutela deve essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata che si trovino nelle condizioni reddituali previste al verificarsi degli eventi previsti dalla normativa vigente.
Requisiti per l’accesso agli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità
Per poter richiedere tale indennità è necessario che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro (periodo 1° gennaio – 31 dicembre). Il reddito è quello fiscalmente dichiarato.
Periodo indennizzabile
Lavoratrici e lavoratori autonomi: 3 mesi immediatamente successivi ai 5 mesi di maternità/paternità. E’ necessaria la regolarità contributiva dei suddetti periodi.
Gli ulteriori 3 mesi potranno essere fruito solamente dopo la fine di tutto il periodo indennizzabile di maternità.
Lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:
- ai 3 mesi successivi al parto;
- ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;
- ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;
- ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum
Il requisito contributivo non deve essere nuovamente accertato trattandosi di un prolungamento (senza soluzione di continuità) del periodo indennizzabile di maternità/paternità.
La tutela degli ulteriori 3 mesi di indennità si applica anche in caso di adozione o affidamento.
Lavoratrici e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:
- ai 3 mesi successivi al parto;
- ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;
- ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;
- ai 7 mesi successivi al parto in caso di interdizione prorogata;
- ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post.
Il requisito contributivo non deve essere nuovamente accertato trattandosi di un prolungamento (senza soluzione di continuità) del periodo indennizzabile di maternità.
La tutela degli ulteriori 3 mesi di indennità si applica anche in caso di adozione o affidamento.
Periodo transitorio
Sono indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati in possesso delle condizioni reddituali previste dalla legge, qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data:
- coincidente o successiva al 1° gennaio 2022;
- in data antecedente al 1° gennaio 2022 e siano parzialmente ricadenti nella vigenza della citata legge.
Non possono, invece, essere indennizzati gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità, nel caso di periodi di maternità o paternità conclusi prima del 1° gennaio 2022, restando pertanto indennizzati solo i 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi alla stessa.
Domanda
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali, tramite il portale web, accedendo con SPID o tramite i Patronati.
Con successivo messaggio, saranno fornite indicazioni sul rilascio delle implementazioni della domanda telematica secondo le novità legislative entrate in vigore a inizio anno.
Congedo obbligatorio e facoltativo di paternità
La legge di Bilancio ha reso strutturali e stabilizzato, a decorrere dal 2022, le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e ha confermato la durata di dieci giorni del congedo obbligatorio e di un giorno del congedo facoltativo del padre.
Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, di cui trattasi, sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. Pertanto, tale termine resta fissato anche nel caso di parto prematuro.
Il congedo obbligatorio si configura altresì come un diritto autonomo del padre e, pertanto, esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio.
I giorni di congedo obbligatorio, infine, sono riconosciuti anche al padre che fruisce del congedo di paternità.
Il congedo facoltativo del padre non è un diritto autonomo, in quanto è fruibile previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
I congedi in argomento sono fruibili per gli eventi del parto, per le adozioni e gli affidamenti (preadottivi e non preadottivi), nonché per il collocamento temporaneo.
La domanda
I lavoratori per i quali il pagamento delle indennità:
– è erogato direttamente dall’INPS, devono presentare la domanda sul sito dell’istituto;
– siano anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.
Computo dei giorni
Devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative.