Trattamento integrativo settore turismo: chiarimenti

Apr 22, 2024

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Premessa

Come noto, l’art. 39-bis, comma 1, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito in L. 3 luglio 2023, n. 85 (c.d. Decreto Lavoro) ha previsto che “per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrative speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi”

La misura è stata confermata anche per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 per effetto dell’art. 1, comma 21, della Legge di Bilancio 2024.

 

Problemi interpretativi

Federturismo ha sin da subito evidenziato alcune problematiche interpretative, in particolare in riferimento alla definizione  “lavoratori del comparto del turismo” e – considerato che l’Agenzia delle Entrate non ha fornito chiarimenti sul punto – ha chiesto formalmente al Ministero del Turismo di chiarire che la misura in oggetto è fruibile dai lavoratori del comparto turistico in senso ampio, ricomprendendo in tale nozione tutti i codici ATECO che afferiscono alla base associativa della Federazione e che dovrebbero, a nostro avviso, rientrare nella locuzione “comparto turistico”.

 

Chiarimenti del Ministero del Turismo

Con nota prot. 9508-24 del 28 marzo 2024 il Ministero del Turismo ha pertanto chiarito che il trattamento integrativo in questione (sia quello introdotto dal Decreto Lavoro sia quello introdotto dalla Legge di Bilancio 2024) si applica unicamente ai lavoratori addetti ad attività ricomprese nei codici ATECO alloggio (55.xx.xx), servizi di ristorazione (56.xx.xx) e stabilimenti termali (96.04.20).

Nel giungere a tale conclusione il Ministero del Turismo parte dal presupposto che:

  • secondo la Corte di Cassazione le norme fiscali di agevolazione sono di stretta interpretazione vale a dire non si rendono in alcun modo applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale (cfr. Cass. ordinanza n. 17976 del 12 luglio 2021; sentenza n. 15249 del 16 luglio 2020);
  • il dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota protocollo n. 9269 dell’8 febbraio 2024 ha evidenziato che la stima degli effetti di impatto finanziario derivanti dall’introduzione del trattamento integrativo speciale di cui all’art. 39 bis del Decreto Lavoro e art. 1, comma 21 della Legge di Bilancio 2024 è stata effettuata con riferimento ai dati relativi alle retribuzioni dei lavoratori impiegati in attività identificate con i predetti codici ATECO;
  • che il medesimo dipartimento ha ulteriormente specificato che l’inclusione dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non ha lo scopo di allargare la platea dei beneficiari ma solo quella di evidenziare in maniera esplicita l’applicabilità del beneficio nei confronti di tali lavoratori

Per ulteriori informazioni, contattare:

ENRICA MASI – e.masi@confindustriatoscanacentroecosta.it – 055 2707 219

 

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