Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha emanato la circolare esplicativa n. 13921 del 14 maggio, con cui ha fornito alcuni chiarimenti per una corretta applicazione del D.M. del 7 agosto 2023 in merito alla esenzione dalla nomina del Consulente ADR.
Introduzione
A seguito dell’emanazione del D.M. 7 agosto 2023, n. 194, che regolamenta le possibili casistiche di esenzione alla nomina del consulente ADR per le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose su strada in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato la circolare esplicativa n. 13921 del 14 maggio, con cui ha fornito alcuni chiarimenti per una corretta applicazione del D.M. del 7 agosto 2023.
Contenuto della Circolare
La Circolare fornisce dei chiarimenti in relazione ad alcuni punti del D.M. 7 agosto 2023, vale a dire:
- L’ambito di applicazione (articolo 2 del DM);
- Casi di esclusione o esenzione totale (articolo 2 del DM);
- Casi di esenzione parziale (articolo 4 del DM);
- Forma del registro (articolo 4 del DM);
- Spedizioni occasionali (articolo 5 del DM);
- Esenzioni per esclusione (articolo 6 del DM);
- Prescrizioni di sicurezza e formazione (articolo 7 del DM);
- Responsabilità del vettore (articolo 8 del DM).
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