Trasporto merci pericolose – Emanata la Circolare con commenti e chiarimenti operativi in merito alle condizioni di esenzione dalla nomina del Consulente ADR

Giu 7, 2024

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha emanato la circolare esplicativa n. 13921 del 14 maggio, con cui ha fornito alcuni chiarimenti per una corretta applicazione del D.M. del 7 agosto 2023 in merito alla esenzione dalla nomina del Consulente ADR.

Introduzione

A seguito dell’emanazione del D.M. 7 agosto 2023, n. 194, che regolamenta le possibili casistiche di esenzione alla nomina del consulente ADR per le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose su strada in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato la circolare esplicativa n. 13921 del 14 maggio, con cui ha fornito alcuni chiarimenti per una corretta applicazione del D.M. del 7 agosto 2023.

Contenuto della Circolare

La Circolare fornisce dei chiarimenti in relazione ad alcuni punti del D.M. 7 agosto 2023, vale a dire:

  • L’ambito di applicazione (articolo 2 del DM);
  • Casi di esclusione o esenzione totale (articolo 2 del DM);
  • Casi di esenzione parziale (articolo 4 del DM);
  • Forma del registro (articolo 4 del DM);
  • Spedizioni occasionali (articolo 5 del DM);
  • Esenzioni per esclusione (articolo 6 del DM);
  • Prescrizioni di sicurezza e formazione (articolo 7 del DM);
  • Responsabilità del vettore (articolo 8 del DM).

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