Con riferimento al Superbonus edilizio 110% e alla sua proroga nei territori colpiti da eventi sismici prevista dalla Legge di Bilancio 2022, riportiamo un recente chiarimento emesso dall’Agenzia delle Entrate.
La Legge di Bilancio 2022 ha modificato l’art. 119 del Decreto Rilancio, introducendo il nuovo comma 8 ter che prevede una proroga del Superbonus edilizio 110% per interventi nei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, estendendolo a spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 8/e del 15 febbraio 2022 (in allegato), interviene chiarendo l’ambito applicativo della norma.
In particolare, l’Agenzia evidenzia la necessità di accertare la sussistenza di un nesso di causalità danno dell’immobile-evento sismico, nonché di attestare il livello del danno, per poter far valere la proroga prevista dal comma 8 ter.
Pertanto, l’Agenzia non adotta una lettura estensiva del comma 8 ter e chiarisce che la proroga non può essere applicata a interventi su tutti gli immobili presenti nelle aree dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza causa terremoto, ma si intende solo per interventi su immobili dove sia stato accertato un nesso di causalità danno-evento.