Superbonus Alberghi: pubblicate le tempistiche per la presentazione delle domande.

Feb 18, 2022

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Il Ministero del Turismo ha reso pubbliche le tempistiche per la presentazione delle domande di accesso al c.d. Superbonus Alberghi, ossia il mix di credito d’imposta e contributo a fondo perduto a favore delle imprese turistiche.

In particolare:

  • a partire dal giorno 21 febbraio 2022 sul sito di Invitalia sarà possibile accedere alla sezione informativa dell’incentivo e scaricare il facsimile della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati;
  • a partire dalle ore 12 del 28 febbraio 2022 sul sito di Invitalia sarà possibile accedere alla piattaforma per compilare il format on line, caricare gli allegati ed effettuare l’invio della domanda.

Dall’apertura della piattaforma le imprese avranno 30 giorni di tempo per la presentazione dell’istanza. Si evidenzia che i benefici saranno assegnati secondo l’ordine cronologico delle domande, nel limite massimo di risorse disponibili pari a 500 milioni. 

Entro 60 giorni dalla scadenza per la presentazione delle istanze, il Ministero pubblicherà l’elenco dei beneficiari.

La misura in breve

Ricordiamo che la misura è prevista dal PNRR con la finalità di aumentare la qualità dell’ospitalità turistica attraverso investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale, alla riqualificazione e all’aumento degli standard qualitativi delle strutture ricettive italiane,

Per spese sostenute dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024 sono previsti a favore delle imprese turistiche :

  • un credito d’imposta;
  • un contributo a fondo perduto (fruibile indipendentemente dal credito d’imposta o cumulativamente).

Il Ministero del Turismo, con un avviso pubblico del 23 dicembre 2021, ha definito le modalità applicative per usufruire degli incentivi, individuando l’ambito di applicazione e le modalità di utilizzo dei benefici.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle due misure agevolative:

  • alberghi;
  • strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla Legge n. 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali;
  • strutture ricettive all’aria aperta;
  • imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari;
  • complessi termali;
  • porti turistici;
  • parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Spese agevolabili

Per un dettaglio delle spese si rimanda all’elenco pubblicato dal Ministero lo scorso 4 febbraio.

Tale elenco è stato integrato con successivo avviso dell’11 febbraio 2022, che ha incluso tra le spese agevolabili anche gli impianti fotovoltaici.

I lavori devono iniziare entro sei mesi dalla pubblicazione, sul sito del ministero del Turismo, dell’elenco dei beneficiari e devono essere terminati entro ventiquattro mesi dalla stessa data. In quest’ultimo caso è possibile chiedere una proroga ma il “cantiere” deve essere chiuso non oltre il 31 dicembre 2024.

Credito d’imposta e contributo a fondo perduto

E’ previsto un credito d’imposta fino all’80% delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione degli interventi agevolabili.

La disposizione è applicabile anche agli interventi avviati successivamente al 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi il 7 novembre 2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021.

Il contributo a fondo perduto, non superiore al 50% delle spese sostenute, è concesso per un massimo di 40.000 euro, aumentabile, anche cumulativamente:

  • fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento;
  • fino ad ulteriori 20.000 euro nel caso di imprese femminili o di giovani;
  • fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese con sede operativa nel Mezzogiorno.

Il limite massimo del contributo è comunque di 100.000 euro.

Il riconoscimento del credito d’imposta e del contributo a fondo perduto sono cumulabili, a condizione che tale cumulo non ecceda l’importo dei costi sostenuti.

Per ulteriori chiarimenti segnaliamo che il Ministero ha pubblicato alcune FAQ .

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