Stelle al merito del lavoro: proposte di candidature

Ago 1, 2019

Su indicazione del Presidente Fabio Boni, si richiama l’attenzione sulla Legge 143/1992 “Stelle al merito del lavoro”.

 

Trattasi di una opportunità da suggerire agli imprenditori e manager per premiare i propri dipendenti con una onorificenza conferita con Decreto del Presidente della Repubblica, che comporta il titolo di “Maestro del Lavoro”.

 

Questa iniziativa viene proposta dagli imprenditori per premiare i propri collaboratori che per esperienza lavorativa si sono distinti per impegno, laboriosità, abilità e preparazione specifica, raggiungendo risultati sempre migliori per se stessi, per l’impresa e la comunità.

 

Le proposte di candidatura 2020 dovranno essere presentate agli Ispettorati Territoriali del Lavoro, entro il 31 ottobre 2019. In allegato l’informativa del Ministero del Lavoro del 24 luglio u.s.

 

Approfondimento

L’ onorificenza è concessa ai lavoratori ed alle lavoratrici dipendenti da imprese pubbliche e private, anche se soci di imprese cooperative, da aziende o stabilimenti dello stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici – nonché ai lavoratori ed alle lavoratrici dipendenti da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale – che abbiano almeno uno dei seguenti titoli:

 

  1. a) si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità e di buona condotta morale;
  2. b) abbiano con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo migliorato l’efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione;
  3. c) abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro;
  4. d) si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell’attività professionale.

 

I candidati devono essere in possesso, alla data della scadenza del 31 ottobre 2019, termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

-cittadinanza italiana;

-età minima di cinquanta anni;

-attività lavorativa ininterrotta per un periodo minimo di venticinque anni documentabili, presso una o più aziende, purché il passaggio da un’azienda all’altra non sia stato causato da demeriti personali (per la determinazione della già menzionata anzianità non costituiscono ragioni di interruzione le vicende che implichino successioni nella titolarità dell’azienda o trasformazioni della medesima).

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