Sospensione dei dazi per il materiale destinato all’industria areonautica

Nov 14, 2018

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La Commissione dell’Unione Europea, con il Reg.to (UE) 2018/1517 dell’11 ottobre 2018 ha fissato le modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento 2018/581 del Consiglio recanti la sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate negli  aeromobili.

Il regolamento di esecuzione in questione, che richiama le disposizioni relative alla sospensione dei dazi automi  previsti dalla tariffa doganale comune per la componentistica destinata ad essere utilizzata negli aeromobili civili  se importata con certificati di idoneità alla navigazione aerea, riporta:

a)     nell’allegato I, l’elenco delle voci , delle sottovoci e dei codici della nomenclatura combinata delle merci che possono beneficiare della sospensione dei dazi di cui  all’articolo1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/581;

b)     nell’allegato II, l’elenco dei certificati da considerare equivalenti al modulo 1 dell’AESA di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/581.

 

Nel merito si informano le ditte interessate che il regolamento di base (CE) n.1147/2002 è stato abrogato dal Reg.to 2018/581 del  16 aprile 2018, e che le nuove disposizioni del regolamento di esecuzione 2018/1517 sono applicabili dal 1° novembre 2018. Ad ogni buon conto il nuovo regolamento con i rispettivi allegati è pubblicato sulla GUCE L 256 del 12 0ttobre 2018, ed è consultabile anche presso i nostri uffici.

 

 

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