Secondo la prassi consolidata, il 1° gennaio sono entrate in vigore alcune modifiche e numerose sospensioni dei dazi autonomi applicati sui prodotti agricoli e per taluni beni industriali sulla base del regolamenti (UE) 1387 e 1388/2013, con la sostituzione integrale dei relativi allegati.
Infatti ,la commissione sulla base dei consumi interni e delle effettive necessità dei mercati domestici con il reg.(UE) n.2018/2069 del 20 dicembre ha deliberato la sospensione dei dazi autonomi per taluni prodotti agricoli la cui produzione nell’Unione è risultata insufficiente, mentre con il successivo reg.(UE)n. 2018/2070 sono stati opportunamente modificati i contingenti aperti dal reg.(UE)n.1388/2013 per l’importazione a dazio zero di prodotti necessari per lavorazioni e produzioni all’interno dell’Unione.
In generale, per i prodotti agricoli che non figurano nell’elenco allegato al reg 1387/2013 e la cui produzione risulta inadeguata o inesistente, opera subito la sospensione totale dei dazi, mentre nei casi di variazioni delle tendenze di mercato, vengono modificate le condizioni per la sospensione dei dazi autonomi.
Infine per i prodotti industriali, si è trattato di una rivisitazione per tener conto non soltanto della evoluzione tecnica dei prodotti stessi, ma anche dell’andamento dei mercati, inserendo negli elenchi i prodotti innovativi ed eliminando quelli ormai obsoleti; inoltre è stato deciso di non impegnarsi in contingenti quanto l’importo dei dazi non riscossi è valutato inferiore 15.000 EUR all’anno.
I regolamenti di che trattasi, in vigore dal 1° gennaio 2019, sono pubblicati sulla GUCE L331 del 28 dicembre 2018.