Premessa
Il Ministero del Lavoro chiarisce con un proprio comunicato stampa le modalità di comunicazione riguardanti i periodi di lavoro agile.
Fino al 31 dicembre 2022 saranno due le possibilità a disposizione: si continua ad utilizzare la procedura emergenziale se manca l’accordo individuale, mentre se questo è stato già siglato si dovrà utilizzare la procedura ordinaria.
In evidenza
Facendo seguito al nostro precedente articolo sull’argomento, si ricorda che la legge di conversione del decreto Aiuti bis (entrata in vigore il 22 settembre us) ha prorogato fino alla fine dell’anno la procedura emergenziale semplificata di comunicazione telematica del lavoro agile per i lavoratori del settore privato, senza necessità di sottoscrizione dell’accordo individuale.
La proroga è arrivata quindi dopo la precedente scadenza del 31 agosto, e di fatto prima dell’annuncio delle novità si è temporaneamente tornati alle modalità ordinarie, ossia all’obbligo di stipulare l’accordo individuale.
Il Decreto Semplificazioni, inoltre, ha introdotto diverse novità in materia come la nuova procedura di comunicazione, per cui a regime è sufficiente inviare al Ministero i nominativi dei lavoratori coinvolti e la data di inizio e fine del periodo di smart working, senza dover allegare anche gli accordi.
Tutti questi passaggi hanno creato non poca confusione sulle procedure da seguire per una corretta trasmissione dei documenti.
Nel comunicato stampa, pertanto, il Ministero chiarisce che con la procedura semplificata (senza accordo) si potranno inviare solamente le comunicazioni riguardanti periodi di lavoro agile che terminano entro il 31 dicembre 2022.
Nel caso in cui questi periodi dovessero estendersi oltre tale scadenza, oppure siano stati sottoscritti accordi individuali, i datori di lavoro dovranno utilizzare la procedura ordinaria, prevista dal Decreto Semplificazioni (accordo individuale e trasmissione semplificata).