Il Decreto Aiuti ter, approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, sposta al 31 ottobre 2022 il termine per presentare l’istanza di adesione alla sanatoria sul credito d’imposta per ricerca e sviluppo prevista dal Dl 146/2021.
La sanatoria riguarda le imprese che sono oggetto di verifiche e accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in relazione all’indebito utilizzo del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo per gli anni dal 2015 al 2019 compresi, come meglio dettagliato di seguito.
Soggetti interessati
La sanatoria e la conseguente procedura di riversamento spontaneo è destinata ai soggetti che – nei periodi d’imposta 2015-2019 – abbiano svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta. La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili, in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento.
Soggetti esclusi
La procedura è in ogni caso esclusa nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
Inoltre, la procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 146).
Nel caso in cui l’indebito utilizzo del credito d’imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi al 22 ottobre 2021, il versamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza possibilità di applicare la rateazione.
Istanza: modalità di presentazione e tempistiche
L’istanza va presentata, in modalità telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il prodotto informatico denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo” reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate nel proprio sito istituzionale.
Come già esposto precedentemente, il termine per presentare l’istanza di adesione alla sanatoria, inizialmente fissato al 30 settembre 2022, è stato posticipato al 31 ottobre 2022.
Riversamento del credito
Resta invariato il termine entro cui effettuare il riversamento delle somme: l’importo del credito per il quale viene presentata la suddetta domanda deve pertanto essere riversato entro il 16.12.2022, senza possibilità di utilizzare crediti in compensazione, mediante il modello F24 in unica soluzione.
Il riversamento del credito può essere effettuato in tre rate annuali e rispettivamente quindi alle date del 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024.