Riversamento dei crediti d’imposta R&S: criteri di rilevamento in bilancio e casistiche

Mar 31, 2023

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Nel periodo di chiusura dei bilanci 2022 torniamo a parlare dei crediti d’imposta Ricerca e Sviluppo e della loro sanatoria (si veda su questo la nostra precedente news). Ricordiamo che con la Legge di Bilancio 2023 il termine per la presentazione della domanda di riversamento dei crediti di imposta indebitamente utilizzati è stato prorogato al 30 novembre 2023. Di seguito riportiamo alcuni ulteriori dettagli relativi ai criteri di rilevamento in bilancio dei crediti indebitamente utilizzati ed esaminiamo le diverse situazioni che possono verificarsi. 

 

Definizione della procedura 

Il riversamento del credito d’imposta è una procedura introdotta dall’art. 5 commi 7-12 del DL 146/2021 che permette di regolarizzare gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo disciplinato dall’art. 3 del DL n. 145/2013, limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili.  

L’art. 1 comma 271 della L. 197/2022 ha rinviato, dal 31 ottobre 2023 al 30 novembre 2023, il termine per la presentazione della domanda di riversamento del credito per ricerca e sviluppo introdotta dall’art. 5 commi 7-12 del DL 146/2021. 

 

Criteri di rilevamento 

In merito alla rilevazione di tali crediti indebitamente utilizzati e da riversare all’erario, ci guida l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che con il principio “OIC 19”, relativo ai debiti, ci aiuta a capire come rilevare queste situazioni in bilancio, specificando in quali situazioni si venga a creare un debito il quale dovrà essere conseguentemente rilevato. 

Il principio contabile 19 sopra citato, asserisce che i debiti tributari, debiti verso istituti di previdenza e assistenza, dovranno essere iscritti nel momento in cui sorgerà l’obbligazione al pagamento, la quale dovrà essere individuata sulla base delle norme legali e contrattuali.  

Lo stesso principio continua affermando che i debiti soggetti a condizione sospensiva dovranno essere rilevati come tali in bilancio, nel momento in cui si verificherà la condizione. Fino a tale momento, essi dovranno essere iscritti tra i fondi rischi se ricorrono le condizioni per la loro rilevazione (meglio specificato dall’OIC 31). 

In base a quanto affermato, occorre ricordare che l’iter della sanatoria in oggetto si perfeziona con il rispetto di tre condizioni: la presentazione della domanda di riversamento spontanea, l’integrale riversamento di quanto dovuto e l’accoglimento della stessa domanda da parte dell’Agenzia dell’Entrate. 

 

Configurazione delle diverse situazioni 

In merito ai crediti di ricerca e sviluppo da riversare, si possono venire a creare quattro diverse combinazioni di situazioni, qui di seguito esplicitate: 

 

  • Società che ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate solo una richiesta documentale. Perciò nulla dovrà essere rilevato in termini contabili se non a titolo precauzionale, eseguendo un accantonamento a fondo rischi, da riprendere poi a tassazione in sede dichiarativa; 

 

  • Società che ha ricevuto solo richiesta documentale ma entro il 31/12/22 ha trasmesso la richiesta di riversamento senza procedere ad alcun pagamento. Il debito in questo caso è soggetto a condizione sospensiva, non essendosi manifestate le ulteriori due condizioni precedentemente esposte, ai fini del perfezionamento. La società non sarà quindi tenuta ad iscrivere contabilmente alcunché se non in via precauzionale un accantonamento a fondo rischi; 

  

  • Società che ha provveduto entro il 31 dicembre 2022 al pagamento integrale o rateale. In tal caso però manca anche il rispetto della terza condizione al perfezionamento, l’accoglimento da parte dell’ufficio. Ad ogni modo, essendo un debito sottoposto a condizione sospensiva, in caso di pagamento rateale si potrebbe imputare per ogni anno in cui vi è stato il versamento la singola quota, non facendo gravare il costo in un unico esercizio; 

 

  • Società che ha ricevuto la notifica di un processo verbale di constatazione nel corso del 2022. In questo caso la società potrebbe, in via del tutto prudenziale, eseguire un accantonamento a fondo rischi, sulla base delle stime fatte dall’organo amministrativo; o nel caso in cui abbia deciso di aderire alla Sanatoria, di iscrivere l’importo (nel rispetto del principio OIC 25) come “imposte relative a esercizi precedenti” a “debiti tributari” considerandolo un debito certo.  
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