Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni

Nov 5, 2020

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L’art. 110 del D.L. Agosto ha riaperto i termini per la rivalutazione dei beni di impresa. Le condizioni, però, sono diverse rispetto ai precedenti provvedimenti e presentano indubbi elementi di interesse e convenienza.

 

Ambito soggettivo

I soggetti che possono rivalutare i beni immobilizzati sono le società di capitali, le società di persone e le ditte individuali, indipendentemente dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria o contabilità semplificata). Possono accedere a detta rivalutazione anche i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali limitatamente al riallineamento di precedenti rivalutazioni.

 

Ambito oggettivo

La norma in esame permette di rivalutare tutti i beni immobilizzati, materiali, immateriali e finanziari, con esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (c.d. “immobili merce”). Il soggetto che aderisce alla rivalutazione può scegliere quali beni rivalutare, senza necessariamente dover rideterminare i valori dell’intera categoria omogenea.

La rivalutazione in esame può essere eseguita, esclusivamente in sede di bilancio al 31 dicembre 2020, con riferimento ai soli beni risultanti fra le immobilizzazioni presenti nel bilancio al 31/12/2019. Il riadeguamento dei valori contabili delle immobilizzazioni è facoltativo e può avere effetto solo civilistico (senza quindi pagamento dell’imposta sostitutiva).

 

Effetti della rivalutazione

La rivalutazione in argomento ha valenza fiscale con il pagamento di un’imposta sostitutiva sul plusvalore rilevato contabilmente. In altri termini, il nuovo maggior valore attribuito alle immobilizzazioni rivalutate, oltre a trovare rilievo nel bilancio della società, assumerà rilevanza anche a livello fiscale. Qualora non sia effettuato il pagamento, la rivalutazione avrà rilievo sono contabile.

Al fine di ottenere il riconoscimento fiscale dei nuovi valori il decreto prevede il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 3% per tutti i beni. Gli effetti fiscali della rivalutazione sono posticipati e decorrono:

– dall’esercizio successivo a quello di effettuazione della rivalutazione (per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, quindi, dal 2021) per quanto concerne la deducibilità dei maggiori ammortamenti, per la rilevanza del costo fiscale rivalutato ai fini del calcolo del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione e per gli eventuali risvolti ai fini delle c.d. “società di comodo”;

– dal quarto esercizio successivo a quello di effettuazione della rivalutazione (per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, quindi, dal 2024) per il calcolo della plusvalenza o minusvalenza da cessione, da assegnazione ai soci, da destinazione a finalità estranee all’attività o da consumo personale dell’imprenditore o dei soci.

 

Determinazione del valore economico del bene e trattamento contabile

Senza entrare in complessi tecnicismi valutativi, il limite a cui fa riferimento la disposizione di legge è il valore di mercato. Per quanto riguarda i beni aventi un valore corrente rinvenibile da dati ufficiali (immobili, veicoli), la valutazione può basarsi su tali fonti. Per quanto, invece, concerne beni privi di riferimenti ufficiali (brevetti, marchi, impianti, ecc) risulta necessario predisporre un’apposita perizia o una valutazione da parte di un soggetto esperto (ad esempio, il fornitore di impianti).

Qualunque sia il metodo utilizzato, il saldo attivo di rivalutazione, se non imputato direttamente a capitale sociale, deve essere accantonato in un’apposita riserva di rivalutazione intestata “Riserva di rivalutazione ex DL 104/2020 in sospensione” se la rivalutazione ha valore fiscale, e in una riserva intestata “Riserva di rivalutazione civilistica ex DL 104/2020”, se la stessa rivalutazione ha valore solo contabile.

 

Trattamento fiscale della riserva di rivalutazione

La riserva di rivalutazione, qualora sul plusvalore sia stata pagata l’imposta sostitutiva del 3%, costituisce una riserva in sospensione di imposta. Di conseguenza, in caso di una sua distribuzione, la stessa riserva costituirà materia imponibile in capo alla società (al lordo dell’imposta sostitutiva), oltre a qualificarsi, in caso di distribuzione, per il suo netto, quale dividendo tassabile secondo le ordinarie regole fiscali in capo ai soci.

La Legge in esame prevede la possibilità di affrancare, in tutto o in parte, la suddetta riserva di rivalutazione con l’applicazione in capo alla società di un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%. In tale evenienza la successiva distribuzione della riserva non determinerà alcun ulteriore carico fiscale in capo alla società, ma solo in capo ai soci.

 

Pagamento delle imposte sostitutive

L’imposta sostitutiva prevista per il riconoscimento fiscale delle plusvalenze iscritte e l’imposta sostitutiva per l’affrancamento della riserva di rivalutazione devono essere pagate, anche in compensazione, in un massimo tre rate annue, la prima delle quali entro il termine di versamento delle imposte relative all’esercizio 2020 (quindi entro il 30 giugno prossimo).

 

Esempio

Immobile: valore contabile € 100.000, valore di mercato € 1.000.000.

La rivalutazione sarà di € 900.000 (1.000.000 – 100.000) sulla quale sarà dovuta un’imposta sostitutiva di € 27.000 (900.000 x 3%) da corrispondere in 3 rate annuali da € 9.000. Il beneficio fiscale dovuto ai maggiori ammortamenti sarà pari a € 251.100 (900.000 x (24% IRES + 3,9% IRAP)), da beneficiare sulla durata residua di ammortamento € 7.609 (251.100 : 33 anni di ammortamento residuo).

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