Premessa
Il Ministero del lavoro e delle Politiche, con il Decreto Ministeriale n. 33 del 25 febbraio 2022, definisce i criteri di individuazione e la disciplina di regolamentazione dei piani di riorganizzazione aziendale per processi di transizione. Ma non solo.
Le novità del Decreto
Il decreto n. 33 integra e modifica il precedente decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali n. 94033/2016.
Vediamo le principali novità.
In tema di CIGS il Decreto dispone che l’assegno di integrazione salariale per causali straordinarie (crisi aziendale, riorganizzazione e contratti di solidarietà difensiva) si applicherà anche alle microimprese fino a 15 dipendenti iscritte al FIS.
Per le aziende sopra i 15 dipendenti che accedono alla CIGS con causale di riorganizzazione per realizzare processi di transizione – inserita nella disciplina degli ammortizzatori sociali dalla Legge di bilancio 2022 – il Ministero specifica che questa sottocausale è applicabile per attuare programmi di transizione e riconversione produttiva per perseguire azioni dirette alla transizione e riconversione produttiva ovvero azioni funzionali a rispondere in maniera efficace all’evoluzione dei contesti economici e produttivi. Le imprese che accederanno a questa opportunità dovranno esplicitare le modalità di copertura finanziaria degli investimenti.
In tema di assegno d’integrazione salariale del FIS, invece, diventano applicabili le causali di riorganizzazione, crisi e solidarietà. In particolare, per accedere al FIS con la causale di riorganizzazione, il datore di lavoro deve presentare un programma volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi attraverso interventi idonei a gestire le inefficienze o processi di transizione, anche eventualmente mediante un aggiornamento tecnologico o digitale. Detto programma deve essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale anche in termini di riqualificazione professionale e potenziamento delle competenze.
Viene, inoltre, semplifica la possibilità di accesso con la causale di crisi: per accedere all’assegno di integrazione salariale straordinario, la crisi può sussistere anche in considerazione degli effetti che la situazione di difficoltà potrà produrre immediatamente dopo l’istanza amministrativa e può derivare anche da eventi improvvisi e imprevisti, esterni alla gestione del datore di lavoro. In questo caso, la fattispecie è valutata anche in assenza delle condizioni generali, purchè siano soddisfatti i requisiti di previsione di un piano di risanamento per la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale e di un piano di gestione non traumatica delle eventuali eccedenze di personale.
Infine, per la causale contratto di solidarietà è richiesto l’accordo con le organizzazioni sindacali come per le altre causali.