Rifiuti inerti da costruzione e demolizione

Lug 26, 2022

Il Ministro della Transizione Ecologica (MiTE) ha firmato il decreto per la cessazione della qualifica dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione (End of Waste).

il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il decreto n. 278 del 15 luglio 2022 (ancora non pubblicato in Gazzetta Ufficiale), che stabilisce la disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione.

Il provvedimento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti delle attività di costruzione e demolizione e gli altri inerti di origine minerale, sottoposti ad operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’articolo 184-ter del d.lgs. 152/2006, per diventare “aggregato recuperato”.

Il provvedimento contiene anche norme in materia di dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni e si prevede altresì che il produttore di aggregato recuperato applichi un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un’organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei criteri previsti dal regolamento.

È previsto altresì un sistema di monitoraggio per cui entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, acquisiti i dati relativi all’attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo provvedimento, il MiTE valuta l’opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti, per tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa.

I produttori avranno 180 giorni di tempo dall’entrata in vigore del decreto per presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata in procedura semplificata (art. 216 Dlgs 152/2006) o un’istanza di aggiornamento dell’AUA o dell’AIA già concessa.

In base a quanto disposto dallo schema di regolamento, per le procedure semplificare continueranno ad applicarsi le disposizioni sui limiti quantitativi, norme tecniche e valori limite delle emissioni di cui al DM del 5 febbraio 1998.

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