Nella sezione Pubblicità legale del portale istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il decreto direttoriale 30 settembre 2021.
Il Ministero conferma la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile nella misura dell’11,50% per l’anno 2021, come avvenuto negli anni passati.
La riduzione ha effetto sull’ammontare delle contribuzioni dovute all’INPS diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Istruzioni dell’Inps
L’INPS, con circolare, precisa le caratteristiche della riduzione contributiva e le condizioni di accesso al beneficio, fornendo le indicazioni operative per l’ammissione al regime agevolato, per la gestione delle domande e la compilazione del flusso UNIEMENS.
Il beneficio si applica ai soli operai occupati a tempo pieno.
Per richiedere la prestazione è necessario inviare la domanda esclusivamente in via telematica tramite il modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende, nella sezione “Comunicazioni online”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.
Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto circa la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione e verranno definite entro il giorno successivo l’invio. In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da novembre 2021 a febbraio 2022. L’esito sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale aziende.
In ogni caso lo sgravio si riferirà al periodo che va da gennaio a dicembre 2021.