L’Inps ha comunicato con apposito messaggio le retribuzioni convenzionali che si applicano ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale per il 2025.
Sono esclusi dall’ambito territoriale di applicazione gli Stati dell’Unione europea, la Gran Bretagna la Svizzera e i Paesi aderenti all’Accordo SEE – Liechtenstein, Norvegia, Islanda.
Soggetti ai quali si applicano le retribuzioni convenzionali
Le retribuzioni di cui al decreto in argomento devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2025, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.
Relativamente alla categoria dei lavoratori interessati, si chiarisce che le disposizioni si applicano non soltanto ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.
Si ricorda, inoltre, che le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.
Si richiamano, in proposito, le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall’Italia con Paesi extracomunitari: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele , Jersey e Isole del Canale, ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc.), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea, Turchia e Giappone.
Retribuzioni convenzionali
Le retribuzioni convenzionali sono quelle contenute nell’allegato 2 della circolare
Per quanto attiene all’indennità sostitutiva del preavviso si precisa che anche per tale emolumento l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale.
Le retribuzioni di cui al decreto in argomento costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, per il quale si rinvia alle istruzioni fornite dall’Istituto con il messaggio n. 184 del 17 gennaio 2025.
Casi particolari
La retribuzione individuata secondo i criteri illustrati può subire delle variazioni nei seguenti casi:
- passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese;
- mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per passaggio di qualifica.
In questi due casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.
Un terzo caso è quello in cui maturino nel corso dell’anno compensi variabili (ad esempio, lavoro straordinario, premi ecc.). Poiché questi ultimi non sono stati inclusi all’inizio dell’anno nel calcolo dell’importo della retribuzione globale annuale da prendere a base ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione applicabile (come avviene, invece, per gli emolumenti ultramensili), occorre provvedere a rideterminare l’importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive e dividere il valore così ottenuto per dodici mensilità. Se, per effetto di tale ricalcolo, si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporti una modifica della fascia da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, si renderà necessario procedere a un’operazione di conguaglio per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell’anno in corso.
Regolarizzazioni contributive
I datori di lavoro che per il mese di gennaio e febbraio 2025 possono regolarizzare tali periodi senza aggravio di oneri aggiuntivi entro il giorno 16 maggio.
Ai fini della compilazione della denuncia Uniemens i datori di lavoro si devono attenere alle seguenti modalità:
– devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2025 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
– le differenze così determinate devono essere portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.