RENTRI – Soggetti obbligati – Prime scadenze – Chiarimenti del Ministero dell’Ambiente a seguito di richiesta di Confindustria

Ott 11, 2024

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Lo scorso luglio Confindustria ha trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezze Energetica (MASE) un documento contenente una serie di quesiti e proposte relativamente al nuovo Sistema di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI). A seguito di tale richiesta, il MASE ha fornito una prima parziale risposta.

Introduzione

Il RENTRI, ricordiamo, è il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti. Il RENTRI introduce i nuovi modelli di formulario di identificazione del rifiuto e del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti.

Per gli approfondimenti consulta le nostre precedenti news pubblicate sul portale www.confindustriafirenze.it.

Chi si deve iscrivere al RENTRI

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all’art. 188-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. di seguito riportati:

  1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  2. i produttori di rifiuti pericolosi;
  3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  4. i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  5. i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto 5) sono ricompresi:

– i trasportatori di rifiuti non pericolosi;

– gli intermediari di rifiuti non pericolosi;

– i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti che sono i produttori di:

  1. c) rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
  2. d) rifiuti speciali prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
  3. g) rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Termini per l’iscrizione dei produttori iniziali di rifiuti

L’iscrizione al RENTRI avviene mediante una calendarizzazione suddivisa in tre scaglioni di seguito descritti.

  1. A) Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti si iscrivono a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.

Entro questa data si devono iscrivere anche:

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  1. B) Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi si iscrivono a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025.
  2. C) Gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10 sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

I produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, a prescindere dal numero di dipendenti.

Approfondimenti

Sul portale https://www.rentri.gov.it/ è possibile accedere alla documentazione concernente il RENTRI.

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