È stata pubblicata, sulla G.U. n. 36 del 12 febbraio 2019, la legge N°12 dell’11 febbraio 2019, di conversione del D.L. 135/2018, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la P.A..
All’art. 6 viene istituito il nuovo registro e viene dato mandato al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di definire le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.
Al nuovo registro, gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato da successivo decreto, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché’, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.