Ravvedimento speciale: versamenti entro il 2 aprile

Mar 21, 2024

L’istituto del ravvedimento, consente ai contribuenti di poter regolarizzare la propria posizione fiscale con sanzioni ridotte e le recenti proroghe concesse con il cosiddetto “Decreto Milleproroghe”  forniscono ulteriore flessibilità per sfruttare questo strumento. Infatti, è stata data la possibilità di usufruire del ravvedimento speciale entro il 2 aprile 2024.

  1. I benefici del ravvedimento speciale

La legge di conversione del Decreto Milleproroghe con il comma 12-undecies, ha esteso la possibilità di usufruire del cosiddetto ravvedimento speciale (disciplinato dalla legge di bilancio 2023) alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Il ravvedimento speciale, per tali violazioni, consente al contribuente di regolarizzarle spontaneamente con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

La norma consente di effettuare il versamento del dovuto:

  • in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2024,
  • ovvero in quattro rate di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2024.

In caso di rateazione delle somme, sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del due per cento annuo. Il mancato pagamento, anche parziale, di una rata entro il termine di scadenza della rata successiva comporta la perdita del beneficio della dilazione e le somme residue sono iscritte a ruolo con applicazione della sanzione ordinaria e degli interessi.

  1. Tipologie di violazione

La violazione deve riguardare uno o più tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e la stessa non deve essere già stata constatata con avviso di accertamento, avviso di liquidazione, atto di recupero, atto di contestazione o comunicazione di irregolarità di cui all’art. 36-bis DPR 600/73, all’art. 54-bis DPR 633/72 e all’art. 36-ter DPR 600/73.

La conversione in legge del Decreto Milleproroghe ha previsto che è possibile sanare attraverso l’istituto del ravvedimento le violazioni riferibili al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Rimane invece poco chiaro se sia possibile applicarlo solo alle violazioni riferibili al periodo di imposta al 31 dicembre 2022 o anche alle violazioni commesse nell’annualità fiscale 2021 e precedenti; l’aggiornamento del sito dell’agenzia delle entrate (alla data del 4 marzo) che ha lasciato tale dicitura “L’istituto, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, consente di regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni fiscali relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché tali dichiarazioni siano state validamente presentate” sembrerebbe prospettare una soluzione interpretativa di tipo estensivo.

Ad oggi però non vi sono interpretazioni ufficiali sotto questo aspetto.

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