Ravvedimento speciale per chi aderisce al concordato preventivo biennale.

Ott 23, 2024

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Il D.L. 13/2024, conv. in Legge 143/2024, noto come “Decreto Omnibus”, ha introdotto la possibilità, per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, di fruire di una sanatoria (c.d. “regime di ravvedimento”) per i periodi di imposta 2018-2022 a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva.

Rinviando alla nostra news sul concordato preventivo biennale, con la conversione in legge del D.L. 113/2024, sono state introdotte alcune novità in materia di concordato preventivo biennale. In particolare, l’art. 2-quater D.L. 113/2024 prevede, per i soggetti che entro il 31/10/2024 aderiscono al Concordato Preventivo Biennale (CPB), la possibilità di adottare il cd. “regime di ravvedimento”, una misura opzionale che riconosce limitazioni all’attività di accertamento per i periodi d’imposta 2018-2022 a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva.

Soggetti ammessi

 Possono beneficiare della suddetta misura i soli soggetti

  • che aderiscono al concordato preventivo biennale entro il 31/10/2024;
  • che hanno applicato gli ISA (in assenza di cause di esclusione) per i periodi di imposta oggetto di sanatoria (2018-2022).

Per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, il “regime del ravvedimento” si applica al periodo di imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

Imposta sostitutiva e modalità di versamento

 2.1 Base imponibile ed aliquote

Attraverso lo strumento del “regime di ravvedimento”, il contribuente può sanare uno o più periodi d’imposta dal 2018 al 2022, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’IRAP.

Detta imposta sostitutiva, la cui misura varia in funzione del punteggio ISA ottenuto per ciascuna annualità, sarà applicata su una base imponibile costituita dalla differenza tra reddito d’impresa o di lavoro autonomo (e valore della produzione netta per l’IRAP) già dichiarato alla data del 9/10/2024 in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso reddito ottenuto applicando i seguenti coefficienti:

  • Punteggio ISA 10 => coefficiente 5%
  • Punteggio ISA tra 8 compreso e 10 => coefficiente 10%
  • Punteggio ISA tra 6 compreso e 8 => coefficiente 20%
  • Punteggio ISA tra 4 compreso e 6 => coefficiente 30%
  • Punteggio ISA tra 3 compreso e 4 => coefficiente 40%
  • Punteggio ISA inferiore a 3 => coefficiente 50%

L’aliquota dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali diminuisce al crescere del punteggio ISA nelle seguenti misure:

  • – aliquota 10% – Punteggio ISA pari o superiore a 8
  • – aliquota 12% – Punteggio ISA pari o superiore a 6, ma inferiore a 8
  • – aliquota 15% – Punteggio ISA inferiore a 6 =>

Si precisa che, per ciascuna annualità, l’importo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare non potrà essere comunque inferiore ad € 1.000.

Per l’IRAP, invece, l’aliquota è pari al 3,9%, a prescindere dai punteggi ISA ottenuti negli anni oggetto di sanatoria, e non è previsto un versamento minimo.

Per i periodi d’imposta 2020 e 2021, in considerazione degli effetti della pandemia, le imposte sostitutive sono ridotte del 30%.

I prospetti riepilogativi delle imposte sostitutive dovute per ciascun periodo oggetto di sanatoria, distinti tra imposte dirette e relative addizionali e IRAP, sono stati pubblicati da parte dell’Agenzia delle Entrate nel cassetto fiscale di ciascun contribuente a partire dallo scorso 14/10/2024.

2.2 Modalità di versamento

Il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato in unica soluzione entro il 31/3/2025 oppure ratealmente in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31/3/2025. In questo ultimo caso:

  • l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate;
  • il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione;
  • in caso di decadenza dalla rateizzazione quanto già versato non è rimborsabile.

I termini e le modalità per esercitare l’opzione per l’imposizione sostitutiva saranno individuati con provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.

Cause ostative e ravvedimento

Il “regime di ravvedimento” è precluso qualora, prima del pagamento dell’imposta sostitutiva (in unica soluzione o della prima rata), siano già stati o vengano notificati per le annualità pregresse interessate Processi Verbali di Constatazione (PVC), schemi di atti di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti.

Benefici del regime di ravvedimento

Durante i periodi oggetto di sanatoria è prevista una limitazione dell’attività di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

In particolare, le rettifiche del reddito d’impresa e di lavoro autonomo (analitiche, induttive e presuntive) e quelle IVA (presuntive) restano possibili solo in caso di:

  • decadenza dal concordato preventivo biennale;
  • applicazione di una misura cautelare o rinvio a giudizio per i reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 (ad esclusione di quelli su dichiarazione infedele, omesso versamento di ritenute certificate e IVA, indebita compensazione) e per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, commessi nel corso degli anni 2018-2022;
  • mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione.Decadenza dal regime del ravvedimento

Il contribuente decade dal “regime del ravvedimento”, con effetto sulla sola annualità di riferimento, tra il 2018 e il 2022, quando:

  • gli venga applicata una misura cautelare o rinvio a giudizio per uno dei reati tributari di cui al paragrafo precedente;
  • non rispetti il piano rateale.

Restano comunque validi i pagamenti già effettuati e non è rimborsabile quanto già versato.

Estensione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate

Infine, è prevista un’estensione dei termini di accertamento dell’Agenzia delle Entrate come di seguito specificato:

  • per i soggetti ISA che aderiscono al CPB e adottano il regime del ravvedimento per una o più annualità tra i periodi 2018, 2019, 2020 e 2021, i termini di decadenza per l’accertamento (per imposte dirette e IVA) relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31/12/2027;
  • per i soggetti ISA che aderiscono al CPB senza ricorrere al ravvedimento speciale, i termini di decadenza per l’accertamento in scadenza al 31/12/2024 sono prorogati al 31/12/2025.

Inoltre, ai sensi dell’art. 2-ter co. 2 del DL 113/2024, sono ridotte alla metà le soglie previste dall’art. 12 comma 1 del DLgs. 471/97 per l’applicazione delle sanzioni accessorie (come la sospensione dell’attività), quando sono irrogate sanzioni per violazioni riferibili ai periodi (2018-2022) e ai tributi per cui non ci si è avvalsi del regime del ravvedimento, oppure questo sia decaduto.

 

 

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