In merito all’istituto del ravvedimento operoso, l’Agenzia delle Dogane, con la nota n°89853 del 18/8/2015, ha illustrato gli effetti delle novità introdotte dalla legge n.190/2014, per i tributi doganali.
In particolare il legislatore ha modificato l’art.13 del decreto n.472 del 1997, inserendo nel comma 1 le lettere a-bis, b-bis, b-ter e b-quater, che consentono una riduzione delle sanzioni per i contribuenti che si avvalgono del ravvedimento operoso anche oltre il termine previgente di un anno.
Nel merito delle novità introdotte dalle lettere b-bis, b-ter e b-quater, stante i dubbi avanzati da alcune strutture territoriali delle Dogane, la Direzione centrale dell’Agenzia ha chiarito, sentito anche il parere dell’Avvocatura dello Stato, che le riduzioni delle sanzioni sono rivolte esclusivamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
Il secondo chiarimento, invece ha per oggetto l’ambito applicativo della nuova lettera a-bis del comma 1 dell’art.13 del D.Legs. n.472/1997, che prevede la riduzione della sanzione ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore.
In tali casi, viene precisato e peraltro condiviso anche dall’Avvocatura, che non vi è alcuna preclusione per l’applicazione di tale misura anche ai tributi doganali. La norma in esame, infatti , è espressione di un generale principio di graduazione della sanzione amministrativa, che insieme ai principi di proporzionalità e di effettività delle sanzioni, viene costantemente ribadito anche dalla Corte di Giustizia Europea.
Infine, la nota di che trattasi, ricorda che in materia doganale oltre al ravvedimento operoso, trova applicazione anche l’istituto della revisione di accertamento su istanza di parte di cui all’art.11 del D.Legs.n.374 del 8/11/1990, per il quale è prevista la non applicazione delle sanzioni, ferma restando la sussistenza delle medesime condizioni (mancata contestazione della violazione, mancato inizio di accesi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento) come previsto all’art.13 comma 1 del decreto n.472 del 1997 per il ravvedimento operoso.
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