Riversamento del credito Ricerca e Sviluppo: nuova proroga al 3 giugno 2025

Mar 18, 2025

Il D.L. 14 marzo 2025, n. 25 ha introdotto una nuova proroga per la presentazione della domanda di riversamento del credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo indebitamente utilizzato in compensazione. Il termine, inizialmente scaduto il 31 ottobre 2024, è stato riaperto fino al 3 giugno 2025, offrendo ai contribuenti un’ulteriore opportunità di regolarizzare la propria posizione fiscale.

Le novità della proroga

L’articolo 19 del decreto stabilisce che:

  • La domanda di accesso alla procedura di riversamento potrà essere presentata fino al 3 giugno 2025;
  • Il pagamento delle somme dovute potrà avvenire in un’unica soluzione entro la stessa data o in tre rate annuali con scadenza il 3 giugno 2025, il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026;
  • Nei casi in cui il credito sia già stato oggetto di un atto di recupero definitivo, l’intero importo dovrà essere riversato entro il 3 giugno 2025;
  • Il versamento deve avvenire senza compensazione, utilizzando il modello F24.

Il decreto prevede inoltre un’estensione dei termini per la notifica degli avvisi di recupero relativi ai crediti d’imposta per Ricerca e Sviluppo utilizzati negli anni 2016 e 2017. I termini, precedentemente prorogati di un anno, sono ora estesi di due anni.

Per incentivare l’adesione alla sanatoria, resta confermato il riconoscimento di un contributo in conto capitale, parametrato all’importo riversato, come previsto dalla Legge 207/2024.

 

Caratteristiche della procedura di riversamento

Rimangono invariate le condizioni essenziali della sanatoria, che si applica esclusivamente alle compensazioni indebite relative al credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo, effettuate fino al 22 ottobre 2021 e riguardanti spese sostenute ma ritenute non agevolabili.

L’adesione alla procedura consente di beneficiare:

  • Dello stralcio delle sanzioni per indebita compensazione;
  • Della cancellazione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
  • Dell’esclusione della punibilità penale per indebita compensazione.

Tuttavia, non è possibile aderire alla procedura di riversamento se il credito d’imposta deriva da condotte fraudolente, operazioni inesistenti o documentazione insufficiente a dimostrare la reale natura delle spese sostenute.

Implicazioni per il contenzioso in corso

Una novità rilevante della proroga riguarda i contenziosi in corso. Se la procedura di riversamento riguarda crediti già oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi impugnati, l’accesso alla sanatoria è subordinato alla rinuncia al ricorso entro il 3 giugno 2025. Le spese processuali saranno compensate tra le parti.

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