Com’è noto, il cosiddetto sdoganamento in mare,in uso in molti paesi europei, ed adottato in forma sperimentale anche nel nostro paese, consiste nella possibilità di presentare in dogana i documenti richiesti( manifesto, polizze, fatture ecc.) prima dell’arrivo delle merci, cosicché i controlli e le verifiche preliminari possono essere effettuati con la nave ancora in navigazione, ottenendo così una notevole riduzione dei tempi di sdoganamento.
Con la nota n.41966/RU del 6 aprile 2016, viene ampliata la portata operativa della procedura sperimentale relativa allo sdoganamento in mare, adottata nota n.53187/RU del 5 maggio 2015, che ha interessato con esiti positivi i nostri dieci maggiori scali e dei cui vantaggi hanno fruito circa 3500 navi.
Infatti dal 7 aprile del 2016, con le opportune modifiche da apportare ai disciplinari di servizio, potranno usufruire dei vantaggi delle procedure di sdoganamento in mare anche le navi, in arrivo dai paesi terzi, che hanno assegnati diversi scali molto ravvicinati in territorio unionale.
Pertanto nei casi in cui la nave provenga da un porto unionale ed il tempo intercorrente fra la partenza e l’arrivo a destinazione sia inferiore alle sei ore (vedi un cargo di arrivo dal Sudamerica che deve essere sbarcato parte a Genova e parte a La Spezia), la procedura può essere richiesta a partire da 6 ore prima dell’arrivo previsto della nave.
In buona sostanza con le 6 ore di anticipazione, introdotte con la modifica in questione, tutte le navi con scarichi in porti unionali diversi, per quanto ravvicinati, potranno avvalersi dei vantaggi di programmazione connessi allo sdoganamento in mare.
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