In attesa dell’entrata in vigore del Nuovo Codice Doganale Comune, prevista per il 1° maggio del 2016, l’Agenzia delle Dogane con la circolare n°16/D del 6 novembre scorso, ha rivisitato la normativa fiscale relativa ai prezzi di trasferimento (i cosiddetti transfer pricing), con cui si realizzano gli scambi di beni fra aziende multinazionali, per ricercare una possibile mediazione tra la normativa fiscale nazionale sul valore normale e la normativa doganale comunitaria sul valore di transazione.
Se è vero che entrambe le discipline assumono come principio comune che i legami societari non devono mai influenzare i prezzi di trasferimento, risulta ugualmente evidente che molto diversi sono i parametri relativi all’accertamento della congruità dei valori.
Infatti, per le imposte dirette parliamo di valore normale cioè di prezzo mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquistati o prestati, mentre per i dazi doganali parliamo del valore di transazione inteso come il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, salvo che compratori e venditori non siano legatifra loro.
A ben vedere dunque, la discriminante per il valore normale è il principio delle libera concorrenza, mentre per il valore di transazione consiste nel fatto che venditore e compratore non devono essere legati fra loro ma devono operare sul libero mercato, e quindi proprio nella libera concorrenza troviamo il secondo principio comune sia all’ ordinamento comunitario che a quello nazionale.
Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia delle dogane, per la determinazione del valore imponibile nei casi di tranfer princing, ha ritenuto possibile consentire l’utilizzo degli oneri documentali sui prezzi di trasferimento predisposti ai fini fiscali, interpretando i metodi di determinazione dei prezzi già utilizzati per le imposte dirette, per renderli compatibili ai fini doganali.
Va da se che le multinazionali che hanno già sottoscritto un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento con l’Agenzia delle Entrate devono presentare istanza alle Dogane per evidenziare che i loro prezzi di trasferimento sono compatibili anche ai fini doganali ed allegare copia della eventuale autorizzazione ottenuta in altro stato membro nel caso di richiesta per la presentazione della dichiarazione incompleta(art.254) o del metodo a forfait (art.156bis) del Reg.CEE 2454/93.
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