Prevenzione incendi – Chiarimenti sulla formazione degli addetti antincendio

Ott 23, 2021

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La Circolare 15472/2021 del Ministero dell’Interno fornisce primi chiarimenti al Decreto Ministeriale 2 settembre 2021 sul servizio di prevenzione e protezione antincendio e, in particolare modo, sulla organizzazione dei corsi di formazione degli addetti antincendio.

Il Decreto Ministeriale 2 settembre 2021 (vedi nostra precedente news) stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico di servizio di prevenzione e protezione antincendio. Il Decreto fornisce, inoltre, le indicazioni relative alla informazione e alla formazione dei lavoratori, alla formazione, all’aggiornamento e alle modalità di designazione degli addetti antincendio, introducendo un’apposita sezione sui requisiti dei docenti per gli addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze.

In particolare, evidenziamo:

Piano di emergenza – L’obbligo di predisporre un piano di emergenza è previsto solo nei seguenti casi:

  1. luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
  2. luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  3. luoghi di lavoro che rientrano nell’Allegato I al DPR 151/2011

Una delle principali novità introdotte da questo decreto è rappresentata dal fatto che la necessità del piano di emergenza non si valuta più in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività -lettera b) elenco puntato.

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessun dei casi indicati in precedenza, i datori di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Tali misure sono, comunque, riportate sul documento di valutazione dei rischi.

Designazione, formazione, abilitazione ed aggiornamento degli addetti antincendio – Le principali novità riguardano l’introduzione della periodicità quinquennale dei corsi di aggiornamento e la previsione di specifici requisiti per i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio.

Inoltre, per l’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, è consentito utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a strumenti multimediali.  

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