Lo scorso 1° dicembre Confindustria Alberghi, Federturismo, Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTuCS hanno sottoscritto un accordo per l’utilizzo delle somme residue derivanti dall’applicazione degli accordi del 5 agosto e del 12 novembre 2021 che, come noto, avevano previsto l’attivazione, il primo, e l’ampliamento, il secondo, di un contributo di solidarietà a favore dei lavoratori delle nostre aziende, beneficiari di trattamenti di integrazione salariale nel periodo 01/04/2020 – 30/06/2021.
Il nuovo accordo prevede l’erogazione, tramite Ebit – a partire dal mese di febbraio 2023 – delle seguenti prestazioni:
- Genitorialità: contributo UT di 200 € al dipendente – con ISEE pari o inferiore a 25 mila euro – per al massimo un figlio, fiscalmente a carico, di età compresa tra 0 e 18 anni
- Famigliari non autosufficienti: contributo UT di 500 € al dipendente – con ISEE pari o inferiore a 25 mila euro – con familiare, convivente o non convivente, a cui sia stata riconosciuta un’invalidità al 100% e/o con disabilità grave ai sensi dell’art.3, co.3, L. 104/1992
Tali prestazioni potranno essere richieste direttamente dai lavoratori ad EBIT – seguendo le indicazioni contenute nello specifico regolamento in fase di predisposizione da parte dell’Ente – e fino all’esaurimento dello stanziamento dedicato pari ad 1,1 milioni di euro.
I beneficiari delle prestazioni sopra riportate sono i dipendenti delle aziende che applicano integralmente il CCNL dell’Industria Turistica 14 novembre 2016 e in regola con il pagamento dei contributi dovuti all’Ente, secondo quanto previsto dall’art 7 del CCNL.
- Formazione: contributo per il finanziamento di proposte formative per l’attuazione di percorsi di aggiornamento e riqualificazione delle competenze – con particolare riferimento alle sfide determinate dalla transizione digitale e verde e dai cambiamenti che interessano i modelli organizzativi aziendali – a favore delle aziende che applicano integralmente il CCNL dell’Industria Turistica 14 novembre 2016, aderenti a EBIT e in situazione di regolarità contributiva nei confronti dell’ente e che non hanno operato riduzioni dei livelli occupazionali con licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 L. 223/1991, nel periodo intercorrente tra il 01/01/2022 e la data di pubblicazione da parte di EBIT del bando relativo a tale prestazione.
Il contributo, erogato sotto forma di rimborso, sarà calcolato come prodotto tra il numero di ore di formazione, fino ad un massimo di 16 ore computabili, e la quota oraria di 130,00 euro potrà pertanto arrivare fino a 2.080 euro.
Nel caso di formazione al di fuori dell’orario di lavoro, ammissibile per un massimo di 16 ore, è prevista un’indennità economica, a carico di EBIT, a favore dei lavoratori che volontariamente partecipano all’attività formativa al di fuori dell’orario di lavoro. Tale indennità – pari a 10€ lorde per ogni ora di formazione, e che integrerà il contributo di cui sopra – sarà corrisposta dall’azienda in qualità di sostituto di imposta con il cedolino paga del primo mese utile successivo al pagamento da parte di EBIT.
Tale prestazione potrà essere erogata fino ad esaurimento dello stanziamento pari a 500mila euro.
Per maggiori informazioni si rinvia al testo dell’accordo riportato in allegato.
Per approfondimenti:
ENRICA MASI – enrica.masi@confindustriafirenze.it – tel. 055 2707 219