In merito al recupero”a posteriori”dei diritti doganali, abbiamo un nuovo e forse definitivo pronunciamento della Suprema Corte di cassazione, che per i casi di evasione di dazi doganali legati ad illeciti penali, ha confermato il prolungamento della prescrizione, che decorre dalla data della relativa sentenza definitiva, a condizione che l’amministrazione doganale abbia promosso l’azione penale nel termine triennale della prescrizione ordinaria.
Com’è noto l’art.84 comma 1 del DPR n.43/1973, prevede che l’azione di recupero dei diritti doganali si prescrive in tre anni dalla data in cui in cui è sorta l’obbligazione doganale, mentre al comma 2 si dispone che nel caso di mancato pagamento causato da un reato tale data parte dalla pronunzia della sentenza definitiva.
Parimenti il codice doganale comunitario al par.3 dell’art 241 prescrive che la richiesta di pagamento non può essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l’obbligazione doganale, mentre al par.4 dello stesso articolo, si precisa che nei csi in cui l’obbligazione sorga per un atto perseguibile penalmente, la comunicazione al debitore può essere effettuata alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui al par.3.
Sulla base del combinato disposto degli articoli in esame, l’amministrazione doganale italiana, a fronte di dazi non riscossi, nella generalità dei casi, ha sempre effettuato il recupero dei tributi nei tre anni previsti, mentre se veniva accertato che l’illecito aveva rilevanza penale anche dopo il suddetto termine, procedeva alla revisione “a posteriori” e richiedeva il pagamento dei diritti e delle penalità. Tale procedura è stata ritenuta illegittima perché secondo la ormai consolidata giurisprudenza della Cassazione , la proroga del termine di prescrizione scatta soltanto se la “notitia criminis” viene avanzata nel corso del termine in parola e non dopo la sua scadenza.
In buona sostanza, la Corte dopo una attenta disamina sia della normativa nazionale (art.84 del TULD approvato con DPR n.43 /73) che di quella Comunitaria(art.221punti 3 e 4 del CDC approvato con Reg. CEE n.2913/92) ha confermato il principio già affermato con la sentenza n.9773/2010,e precisamente che per la proroga del termine di prescrizione è necessario che l’amministrazione trasmetta la “notizia criminis” all’autorità giudiziaria prima della decorrenza del termine triennale, anche per non tenere il contribuente esposto all’esercizio dei poteri di accertamento senza fine.
Infine, va segnalato che l’amministrazione delle dogane, a fronte delle reiterate sentenze e del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, con la circolare n.3/D del 25 marzo 2015, ha invitato gli uffici periferici ad abbandonare tutti i casi di contenzioso ancora in essere, nei casi in cui il contribuente abbia eccepito il decorso del termine triennale , con la conseguente pronuncia del giudice.
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