PLASTIC TAX: LE PRINCIPALI NOVITA’

Dic 1, 2020

Il disegno della legge di Bilancio 2021 prevede importanti novità relative all’adozione della Plastic tax, il cui funzionamento, come ricordato in un precedente contributo (Aggiornamento sull’entrata in vigore della Plastic tax), solleva ancora molte perplessità.

 

Entrata in vigore

Sembra essere confermata l’entrata in vigore delle nuove disposizioni (insieme a quelle relative alla Sugar tax) entro il 1° luglio 2021. Il carico burocratico che potrebbe generare non sarà facile da gestire, pertanto, sarebbe di buon auspicio che i decreti attuativi escano immediatamente dopo l’entrata in vigore della legge, così da permettere agli operatori del settore di organizzarsi.

 

La misura in sintesi

Si ricorda che l’imposta colpisce il consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

L’imposta è fissata nella misura di € 0,45 per chilogrammo di materia plastica contenuta nei prodotti MACSI.

 

Definizione di MACSI

Per essere definiti MACSI, i manufatti:

  • Devono essere realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche;
  • Non devono essere stati ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono sati ideati.

Sono inoltre considerati prodotti MACSI:

  • I dispositivi, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle materie plastiche, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche;
  • I prodotti semilavorati (tra cui le preforme in PET), realizzati con l’impiego delle già menzionate materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

L’inclusione dei semilavorati nell’ambito di applicazione della norma ha suscitato numerosi dubbi. Applicando il tributo all’intera filiera, infatti, aumentano le difficoltà gestionali da parte degli operatori e si rendono più complesse le attività di accertamento da parte dell’Erario.

Dall’interpretazione letterale della norma si deduce che i produttori di MACSI che utilizzano come input del loro processo produttivo dei semilavorati MACSI per cui è già stata l’imposta, non devono a loro volta pagare l’imposta se non vengono aggiunti altri materiali plastici al manufatto.

Esclusioni

Pur rientrando nella definizione di prodotto MACSI, la legge esclude una serie di manufatti dall’applicazione del tributo i prodotti MACSI che:

  • Risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002;
  • Siano qualificabili come dispositivi medici;
  • Siano adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali;
  • Provengano da processi di riciclo.

 

Soggetti obbligati

Sono obbligati al pagamento dell’imposta:

  • per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante, ovvero il soggetto, residente o non residente, che intende vendere MACSI ad altri soggetti nazionali. Non sono considerati fabbricanti i soggetti che producono MACSI utilizzando altri MACSI sui quali l’imposta sia dovuta da un altro soggetto, senza l’aggiunta di ulteriori materie plastiche;
  • per i MACSI provenienti da altri Paesi dell’Unione europea, il soggetto che acquista i MACSI nell’esercizio dell’attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;
  • per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l’importatore.

 

Esigibilità dell’imposta

L’obbligazione tributaria sorge al momento:

  • Della produzione;
  • Dell’introduzione nel territorio nazionale da altri Paesi dell’Unione europea;
  • Dell’importazione definitiva nel territorio nazionale.

L’imposta diviene però esigibile all’atto dell’immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale, che si verifica:

  • Per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all’atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali;
  • Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell’Unione europea all’atto dell’acquisto nel territorio nazionale nell’esercizio dell’attività economica o, se l’acquisto avviene da parte di un privato, all’atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;
  • Per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all’atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.

 

Ulteriori disposizioni

Si ricorda che è presente la previsione di una dichiarazione trimestrale, con obbligo di invio entro i 30 giorni successivi alla fine del trimestre, dei MACSI fabbricati nel territorio nazionale o proveniente da altri Stati membri dell’UE. Entro lo stesso termine, dovrà essere possibile pagare l’imposta tramite modello F24.

Infine, tra le principali novità, è prevista una riduzione delle sanzioni rispetto alle precedenti disposizioni oltre ad essere stati potenziati i poteri di controllo dell’amministrazione.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti su questa pagina non appena disponibili.

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