Permessi per il servizio di protezione civile

Set 5, 2016

Destianari

Rientrano nella casistica i lavoratori che siano volontari di protezione civile in quanto aderiscano ad organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali nonché in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale.

Assenza dal lavoro

Il datore di lavoro ha l’obbligo di consentire al lavoratore dipendente che rivesta la qualifica di volontario della protezione civile di partecipare agli interventi di soccorso e assistenza per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni nell’anno.

Se è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell’Agenzia di Protezione civile, e per i casi di effettiva necessita singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l’utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso e assistenza possono essere elevati fino a 60 giorni continuativi e fino a 180 giorni nell’anno.

I lavoratori che organizzano l’attività hanno diritto di assentarsi e al trattamento economico anche durante le fasi preparatorie a quelle connesse alla realizzazione degli interventi di addestramento e soccorso.

Diritti del lavoratore

Per i periodi di assenza, nei limiti previsti dalla legge, il datore di lavoro deve:

  • mantenere il posto di lavoro;
  • corrispondere il normale trattamento economico e previdenziale;
  • mantenere la copertura assicurativa

Rimborso degli emolumenti versati al lavoratore

Il datore di lavoro, ove ne faccia richiesta, ha diritto al rimborso degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, presentando istanza all’autorità di protezione civile territorialmente competente.

La richiesta deve indicare analiticamente:

  • la qualifica professionale del dipendente,
  • la retribuzione oraria o giornaliera spettante,
  • le giornate di assenza dal lavoro e l’evento cui si riferisce il rimborso,
  • le modalità di accreditamento del medesimo.

Essa deve pervenire entro i 2 anni successivi alla conclusione dell’intervento.

L’Agenzia di Protezione civile provvede ai rimborsi a favore dei datori di lavoro anche avvalendosi delle regioni e degli altri enti competenti

Stante la formulazione della norma, che parla solo di “emolumenti versati al lavoratore”, i contributi versati dal datore di lavoro durante l’assenza del lavoratore non sono rimborsabili.

Aspetti fiscali e contributivi

Il lavoratore dipendente, durante il permesso per partecipare alle attività di protezione civile:

  • ha diritto di ricevere la normale retribuzione che sarà interessata dalle ordinarie ritenute fiscali (IRPEF e addizionali);
  •  ha diritto alla copertura previdenziale; conseguentemente il datore di lavoro dovrà continuare a versare la normale contribuzione previdenziale, assistenziale e assicurativa avendo cura di trattenere la quota di competenza del lavoratore.

 

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