Il 27 settembre 2024 l’INL ha organizzato un webinar per illustrare il funzionamento del nuovo portale per la domanda informatica di patente a crediti, il cui possesso è obbligatorio a decorrere dal 1° ottobre 2024.
Introduzione
In relazione alla imminente entrata in vigore della disciplina della patente a crediti, il 27 settembre 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha organizzato un webinar avente ad oggetto la “Presentazione del portale per la richiesta della patente a crediti”, introdotta dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 (vedi nostra news).
Gli adempimenti
Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili devono richiedere la patente a crediti. La patente è necessaria per poter operare in qualunque luogo in cui si effettuino lavori edili o di ingegneria civile, il cui elenco è riportato nell’Allegato X al D.lgs.81/2008, e cioè:
- I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
- Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Non sono soggetti alla patente:
- chi effettua mere forniture;
- chi effettua prestazione di natura intellettuale;
- le imprese con attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.
La patente, quindi, è obbligatoria per tutte le imprese del settore edile e si applica inoltre a tutte le imprese e lavoratori autonomi che prestano attività in un cantiere temporaneo o mobile (art.89, comma 1, lettera a, D.lgs.81/2008 – vedi allegato X) indipendentemente dal tipo di attività svolta.
Per gli approfondimenti vedi la news del 26 settembre 2024.
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