IL contesto
Alla data di entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 sono abrogati i seguenti accordi:
– Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 attuativo dell’art. 2 commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 23/06/2003 n. 195 in tema di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
– Accordo Stato Regioni dell’8 ottobre 2006 relativo all’emanazione delle Linee Guida interpretative dell’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 introdotto dall’art. 2 del D.Lgs. 23/06/2003 n. 195.
Le principali modifiche
Articolazione del percorso formativo:
Il percorso formativo per RSPP e ASPP prevede tre distinti moduli:
Modulo A – costituisce il corso base propedeutico per l’accesso agli altri moduli. Ha una durata complessiva di 28 ore e sono escluse le verifiche finali di apprendimento, mentre è consentito l’utilizzo della modalità e-learning secondo le modalità di cui all’allegato I.
Modulo B – E’ correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Come il modulo A anche il modulo B è necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP e non comprende le verifiche finali di apprendimento. Il modulo B, comune a tutti i settori produttivi, ha una durata di 48 ore ad eccezione dei sotto indicati settori per i quali il percorso formativo deve essere integrato dai moduli specialistici previsti nell’Accordo. Nello specifico le ore di formazione integrativa sono:
– Settore Agricoltura e Pesca 12 ore;
– Settore Sanità e Assistenza Sociale Residenziale 12 ore;
– Settore Cave, Miniere e Costruzioni 16 ore;
– Chimico e Petrolchimico 16 ore
Modulo C – E’ il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP. La durata complessiva è di 24 ore con esclusione delle verifiche finali di apprendimento. Tra i contenuti della formazione sono previsti l’organizzazione e gestione dei SGSL, l’insieme del sistema delle relazioni (anche sindacali) e della comunicazione, l’ergonomia e i fattori legati allo stress l.c.
L’aggiornamento professionale
L’obbligo dell’aggiornamento per RSPP e ASPP si inquadra a pieno titolo nell’ambito della formazione continua nell’arco della vita lavorativa. Pertanto i corsi di aggiornamento devono trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegati al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore, e non essere di carattere generale o di mera applicazione su argomenti e contenuti dei corsi base.
Le ore minime di aggiornamento sono in base al ruolo svolto e sono:
ASPP – 20 ore nel quinquennio;
RSPP – 40 ore nel quinquennio.
L’aggiornamento è consentito in modalità e-learning per tutto il monte ore secondo i criteri di cui all’allegato I dell’Accordo.
L’aggiornamento può essere ottemperato anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, che trattino materie o riguardino contenuti coerenti con le tematiche indicate nel relativo paragrafo dell’Accordo Stato Regioni. Il numero di ore non può comunque essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo. Pertanto in questi casi per gli ASPP la durata è di 10 ore e per i RSPP è di 20 ore.
L’aggiornamento ha decorrenza quinquennale e parte dalla conclusione del modulo B comune.
Soggetti formatori – l’Accordo contiene un elenco degli Enti e/o Istituzioni dello Stato abilitati/e ad erogare formazione (Ministeri del Lavoro, della Salute e dello Sviluppo Economico, Regioni e Province Autonome, ASL, Università, VV.FF ecc..) nonché gli Enti di formazione accreditati dalle Regioni, le Associazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei lavoratori e gli Organismi Paritetici. Tali soggetti sono abilitati al rilascio dei relativi attestati di avvenuta formazione. Per quanto riguarda i docenti questi dovranno avere i requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013 emanato in attuazione dell’art. 6 comma 8 lett. m-bis del D.Lgs. 81/2008.
L’Accordo del 7 luglio 2016 in sede di Conferenza Stato Regioni è disponibile presso i nostri uffici.
Contatto
Ambiente e Territorio
Antonio Cammarano
tel.0552707285
e-mail antonio.cammarano@confindustriafirenze.it
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