Nuove misure per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale.

Mar 10, 2022

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Il Legislatore, per sostenere le imprese colpite maggiormente dall’aumento dei costi legati al consumo di risorse come l’energia e il gas, ha previsto, agli articoli 4 e 5 del Decreto-legge 17/2022 , importanti agevolazioni in favore delle imprese energivore e a forte consumo di gas naturale. Le due agevolazioni si configurano come credito d’imposta in favore di determinati soggetti con precisi requisiti.

Credito d’imposta a favore delle imprese energivore

Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese a forte consumo di energia elettrica che hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30 % nel confronto tra la media del primo trimestre 2022 e quella dello stesso periodo del 2019. Tale aumento del costo per kWh deve essere calcolato sulla base della variazione del prezzo unitario dei combustibili in questione

Il credito d’imposta spettante è pari al 20 % delle spese sostenute per l’energia acquistata e utilizzata nel secondo trimestre 2022.

L’agevolazione è riconosciuta anche per la spesa relativa all’energia elettrica prodotta dalle imprese e autoconsumata, nello stesso periodo di tempo indicato.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre né alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile dell’IRAP.

L’agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni relative agli stessi costi, a patto che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale

Un’altra agevolazione, sempre sotto forma di credito d’imposta, è prevista a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale.

Il credito d’imposta è pari al 15 % della spesa relativa al gas consumato nel secondo semestre del 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Per poter usufruire di tale contributo, l’impresa deve aver subito un incremento superiore al 30 % del prezzo medio, nel confronto tra il secondo trimestre 2022 e lo stesso periodo del 2019.

Tale prezzo deve essere calcolato come media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME). 

Le imprese che hanno diritto al credito d’imposta, nel rispetto dei requisiti indicati, sono quelle che operano nei settori indicati nell’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021 

Anche in questo caso, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre né alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile dell’IRAP.

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