Nulli gli atti di accertamento condotti dalle dogane prima di 30 giorni dalla firma e consegna del relativo processo verbale.
A seguito della sentenza n.1108 del 28 maggio 2015 con la quale la Corte di cassazione ha ritenuto illegittimo l’accertamento effettuato da un funzionario di un ufficio finanziario prima del termine di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente, l’agenzia delle Dogane ha impartito le istruzioni del caso ai propri uffici operativi.
Con la nota n.65329 dell’8 giugno la direzione centrale dell’Agenzia delle Dogane, nel mentre viene ribadito il diritto del contribuente ad essere ascoltato in merito alle contestazioni riportate nel processo verbale di constatazione, come previsto dall’art.12 comma 7 dello Statuto del Contribuente,viene però precisato che in materia di recupero di diritti doganali il termine di moratoria anziché di 60 è di 30 giorni.
Infatti, in materia doganale vale la previsione speciale di cui all’art.11 comma 4-bis del dlgs 374/1990, che dopo un richiamo all’art.12 della legge n.212/2000, precisa che con la notifica alla parte del processo verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste alla base delle irregolarità riscontrate, l’interessato stesso può comunicare le proprie osservazioni ed avanzare eventuali richieste nel termine di trenta giorni dalla data di avvenuta consegna del verbale di accertamento.
Infine circa la migliore tutela dei contribuenti di cui alla legge n.212/2000, la stessa nota dell’Agenzia osserva che la sentenza in questione anche se riferita ad accertamenti effettuati presso i locali dove si svolgono le attività produttive, afferma un principio applicabile anche alle attività svolte dall’amministrazione all’interno dei propri uffici.
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