Diventa operativo il nuovo obbligo di comunicazione dei titolari effettivi al Registro Imprese. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy lo scorso ottobre, le imprese sono obbligate a completare l’adempimento entro l’11 dicembre 2023.
Cos’è il registro dei Titolari Effettivi
Il registro dei titolari effettivi è una misura finalizzata a prevenire e contrastare l’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Secondo la normativa antiriciclaggio Dlgs n. 231/2007 per titolare effettivo si intende la persona fisica (una o più) che, in ultima istanza, possiede o controlla un’entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.
Le recenti disposizioni europee in materia di antiriciclaggio per le imprese
Nell’ambito delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, l’art. 21 del Dlgs n. 231/2007 prevede che le imprese dotate di personalità giuridica iscritte al Registro Imprese (Srl, Spa, Cooperative, ecc) e le persone giuridiche private (fondazioni e associazioni riconosciute) devono comunicare al Registro Imprese le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per i quali è istituita un’apposita Sezione Autonoma in attuazione delle Direttive nn. 849/2015 e 843/2018 dell’Unione Europea (cd. IV e V Direttiva Antiriciclaggio).
Il Decreto e le scadenze
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 del Decreto del Mimit datato 29 settembre 2023 è divenuto operativo l’obbligo di comunicazione del titolare effettivo nell’apposito Registro istituito presso le Camere di Commercio e disciplinato dal D. Lgs. 55/2022.
Dalla data di pubblicazione in G.U. del Decreto decorre il termine di 60 giorni per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del Decreto 55/2022.
Di conseguenza, l’invio dei dati dovrà essere effettuato entro il prossimo 11 dicembre 2023.
Cosa si intende per Titolare Effettivo
Per Titolare Effettivo, secondo la normativa antiriciclaggio, si intende la persona fisica che realizza un’operazione o un’attività e, nel caso di entità giuridica, chi, come persona fisica, la possiede o la controlla ovvero ne risulta beneficiaria.
Quali soggetti sono obbligati alla comunicazione del Titolare Effettivo
Le entità tenute all’individuazione e comunicazione al Registro Imprese del Titolare Effettivo sono le imprese con personalità giuridica, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.
Sono obbligati all’adempimento gli amministratori di società di capitali e cooperative, i fondatori, i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private e i fiduciari dei trust e dei mandati fiduciari.
Sono pertanto tenuti all’obbligo di comunicare i dati del Titolare Effettivo i seguenti soggetti:
- le SRL ordinarie, semplificate, startup innovative, le SPA e le SAPA
- le Società cooperative
- le persone giuridiche private, come le Associazioni, le Fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche
- i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini al trust (enti e istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi).
Per le persone giuridiche private, i trust e gli istituti affini al trust è istituita un’apposta Sezione Speciale.
L’adempimento non riguarda le società di persone, le ditte individuali le associazioni non riconosciute ed i professionisti.
I casi particolari: le persone giuridiche private
Le persone giuridiche private interessate all’obbligo sono individuate dall’art. 1 comma 2 lett. h) del Decreto, che le circoscrive alle: “…associazioni (…) fondazioni e (…) altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361”.
Va tenuto presente che il citato DPR prevede non solo il registro delle persone giuridiche private tenuto presso le prefetture ma anche l’istituzione di appositi registri regionali delle persone giuridiche private (qualora le stesse abbiano un ambito di operatività limitato al territorio di una Regione e operino nelle materie di competenza regionale; v. dpr 361/2000 art. 7). L’obbligo di comunicare la titolarità effettiva si estende pertanto anche agli enti iscritti nei registri regionali.
I trust e gli istituti giuridici affini
Quanto ai trust sono obbligati a comunicare la titolarità effettiva quelli “residenti” o meno in Italia produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali. I requisiti che deve possedere il trust per essere fiscalmente rilevante sono illustrati in varie comunicazioni e circolari dell’Agenzia delle Entrate, cui si rinvia, come la Circolare n. 61/E del 27/12/2010 (art. 1 comma 2 lett. r) del Decreto.
Gli istituti giuridici affini al trust (si veda l’elenco dei trust e degli istituti giuridici affini disciplinati ai sensi del diritto degli Stati membri quali notificati alla Commissione, pubblicato in G.U. Unione Europea, 24 ottobre 2019) devono essere “stabiliti o residenti nel territorio della Repubblica Italiana” (art. 21 comma 3 d. lgs n. 231/2007). Al riguardo è da segnalare che l’Italia ha comunicato alla Commissione Europea che il “mandato fiduciario” è, in base all’ordinamento italiano, istituto giuridico affine al trust.
Pertanto il mandato fiduciario, se collegato a società fiduciarie residenti in Italia, è quindi istituto che deve essere iscritto nella nuova e apposita sezione speciale del registro delle imprese. La comunicazione dovrà essere inviata dalle società fiduciarie all’ufficio del registro delle imprese in cui le stesse hanno sede.
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I criteri per l’individuazione della figura del Titolare Effettivo
La normativa del DM 11 marzo 2022 numero 55 ha inserito alcune novità per l’individuazione della figura del titolare effettivo. Il sistema utilizzato resta quello cosiddetto “a cascata”.
Ciò significa che nel momento in cui l’utilizzo di un parametro non permette di definire la persona fisica responsabile, si passerà a quello successivo, seguendo il seguente ordine:
- criterio del proprietario
- individuazione della figura di controllo
- criterio residuale
Il criterio del proprietario
In base al primo criterio vengono considerati titolari effettivi quei soggetti che possiedono una partecipazione superiore al 25% del capitale societario.
Si distingue tra:
- proprietà diretta, in caso di titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale, detenuta da una persona fisica
- proprietà indiretta, in caso di titolarità di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale, posseduto per il tramite di società controllate, fiduciarie, interposta persona.
Il criterio della figura di controllo
Nel caso in cui il primo criterio non determini risultati utili si passerà al secondo, con l’obiettivo di individuare la figura di controllo, in base:
- alla maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria
- ai voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria
- all’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.
Il criterio residuale
Qualora non sia comunque ancora possibile identificare l’effettivo titolare, si applicherà il criterio residuale. In questo caso il titolare effettivo verrà identificato come la persona fisica (o persone fisiche) titolare di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.
Imprese costituite dopo il 10 ottobre 2023
Come ricordato l’invio della documentazione per le società, gli enti e i trust già esistenti deve avvenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento, ossia dal 9 ottobre 2023 e quindi entro e non oltre l’11 dicembre 2023.
Per i soggetti costituiti in data successiva all’entrata in vigore del decreto, ovvero dal 10 ottobre 2023 in poi, la scadenza per l’invio dei dati dei rispettivi titolari effettivi deve avvenire entro 30 giorni:
- dall’iscrizione nel Registro (per imprese dotate di personalità giuridica e persone giuridiche private)
- dalla costituzione (per i trust o istituti giuridici affini).
Come comunicare il TE al Registro Imprese
L’adempimento della comunicazione si sostanzia nella compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo digitale TE – Titolare Effettivo, approvato con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 12 aprile 2023, con successivo invio al registro delle imprese mediante Comunicazione unica.
La comunicazione della titolarità effettiva deve essere sottoscritta digitalmente:
- dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario liquidatore, o dal commissario giudiziario, in caso di società (oppure da un sindaco, in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori)
- dal fondatore o da una delle persone dotate di poteri di rappresentanza e amministrazione, o dal liquidatore in caso di persona giuridica privata
- dal fiduciario, in caso di trust o di istituti giuridici affini.
Le sanzioni in caso di mancato adempimento
L’omessa comunicazione della titolarità effettiva è sanzionata in base all’art. 2630 c.c.
Per ogni ulteriore informazione di dettaglio si consiglia di consultare il Manuale operativo per l’invio telematico predisposto da Unioncamere con l’ausilio delle Camere di Commercio italiane che riporta le informazioni di base e operative per presentare la “prima comunicazione” della titolarità effettiva da parte dei soggetti sopra ricordati.
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