Premessa
L’INPS, con circolare, fornisce ai propri uffici le istruzioni per la sospensione del meccanismo di riduzione dell’indennità di disoccupazione NASpI (3% a partire dal quarto mese di percezione) per i lavoratori dipendenti.
Sospensione del meccanismo di riduzione dell’indennità di disoccupazione NASpI
L’indennità di disoccupazione NASpI, per legge, è ridotta in misura pari al tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno della prestazione).
Il decreto Sostegni bis dispone la sospensione del meccanismo di riduzione fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni:
- in pagamento dal 1° giugno 2021
- decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021
Dal 1° gennaio 2022 trova piena applicazione la riduzione.
L’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
La sospensione del meccanismo di riduzione trova applicazione anche nelle ipotesi di liquidazione della prestazione NASpI erogata in forma anticipata in un’unica soluzione.
Per le prestazioni NASpI in corso di pagamento alla data del 1° giugno 2021, nonché per le prestazioni aventi decorrenza nell’arco temporale che va dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021, in caso di richiesta di erogazione della prestazione in forma anticipata, la misura dell’anticipazione NASpI viene determinata senza procedere alla riduzione della prestazione per il periodo 1° giugno 2021 – 31 dicembre 2021.
L’applicazione della sospensione del meccanismo di riduzione della prestazione NASpI è automatico. I beneficiari non dovranno presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio alla sospensione del predetto meccanismo.
Per le prestazioni di disoccupazione NASpI che avranno invece decorrenza dal 1° ottobre 2021 trova applicazione la disposizione ai sensi della quale la prestazione NASpI viene ridotta ogni mese in misura pari al tre per cento a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
Applicazione della riduzione della prestazione NASpI dopo il periodo di sospensione
La disposizione di legge ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2022 troverà nuovamente piena applicazione il meccanismo di riduzione della prestazione.
Per le prestazioni di disoccupazione cui è stato sospeso il meccanismo di riduzione nell’anno 2021, si deve procedere alla rideterminazione dell’importo spettante per le successive mensilità da gennaio 2022 applicando tutte le riduzioni del 3% corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
Esempio
Si ipotizzi un’indennità NASpI spettante con decorrenza 1° luglio 2021 di importo pari a 1.000 euro ed erogata per tutte le mensilità da luglio a dicembre 2021 senza applicazione del meccanismo di riduzione della prestazione.
In questo caso il meccanismo di riduzione è stato sospeso per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.
L’importo della prestazione per la mensilità di gennaio 2022 è determinato procedendo sia alla riduzione della indennità per un numero di volte pari a tre (corrispondenti ai predetti mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021) sia, sull’importo così determinato, all’ulteriore riduzione della prestazione – sempre del tre per cento – per la stessa mensilità di gennaio 2022.