Il Decreto Aiuti ter, pubblicato in Gazzetta Ufficiale,, contiene importanti misure fiscali agevolative in tema di costi per l’acquisto di forniture di energia elettrica e gas naturale. Sia per le imprese a forte consumo di gas e elettricità che per le imprese con minori consumi di gas e elettricità spetta un credito di imposta.
Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un incremento ingente dei costi delle forniture di energia elettrica e gas. I soggetti maggiormente colpiti da questo andamento del mercato sono senz’altro le imprese, sia piccole che grandi.
Al fine di sostenere le imprese colpite da questi incrementi dei costi, il Legislatore ha introdotto un’agevolazione sotto forma di credito di imposta.
Tale beneficio spetta a tutte le imprese con modalità diverse a seconda della quantità di energia elettrica e gas acquistata e consumata.
Le quattro tipologie di imprese sono:
- imprese Gasivore;
- imprese Energivore;
- imprese non Gasivore;
- imprese non Energivore.
Di seguito si fornisce una breve sintesi delle quattro tipologie di credito di imposta.
Credito di imposta per le imprese Gasivore
Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Il credito spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale del terzo trimestre 2022, calcolato come media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Credito di imposta per le imprese Energivore
Alle imprese a forte consumo di energia elettrica è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Il credito spetta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019
Credito di imposta per le imprese non gasivore
Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022
Il credito spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale del terzo trimestre 2022, calcolato come media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Credito di imposta per le imprese non energivore
Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Il credito spetta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019.
Fruizione e utilizzo dei crediti di imposta
I crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione oppure possono essere ceduti ad altri soggetti, previa apposizione precedente del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.
Per agevolare il calcolo del credito, il Legislatore ha previsto la possibilità per l’impresa beneficiaria di poter richiedere tale calcolo direttamente dal fornitore delle utenze. Di fatto, nel caso in cui l’impresa destinataria del contributo si rifornisca nel terzo trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022 di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato:
- il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
- l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.