(Fonte Associazione Nazionale Costruttori Edili)
Contesto
Spesso viene confusa la mera fornitura di calcestruzzo dalla fornitura e anche posa in opera del manufatto. Per evidenziare la differenza tra le due fattispecie l’Ance pubblica, sul proprio sito internet, una nota del Ministero del Lavoro (1) che chiarisce, in tema di redazione del POS, gli obblighi posti a carico del datore di lavoro dell’impresa che fornisce il calcestruzzo, e per quanto concerne la redazione del DUVRI gli obblighi posti a carico del datore di lavoro Committente.
Il chiarimento del Ministero del Lavoro
La nota ministeriale, richiamando la procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere emanata dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sul lavoro nel 2011 (2), specifica che, nel caso di “mera fornitura”, il lavoratore dell’impresa fornitrice non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo e non deve tenere e manovrare la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa.
In caso contrario si deve ritenere di essere in presenza di una “fornitura e posa in opera”, e pertanto si rientra nel campo di applicabilità degli obblighi di redazione del POS e del DUVRI.
Anche nel caso di mera fornitura restano comunque fermi, per le aziende interessate, gli obblighi di cooperazione, coordinamento e condivisione delle informazioni relative alla sicurezza delle loro operazioni, con l’azienda appaltatrice, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008
Allegati
(1) Nota del Ministero del Lavoro n.2597 del 16 febbraio 2016
(2) Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere a cura della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza – ed. 2011 –
Contatto
Ambiente e Territorio
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