L’INPS ha emanato la circolare con gli importi dei massimali per il 2022, validi dal 1° gennaio.
Trattamenti di integrazione salariale
Trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 3, comma 5-bis |
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Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
1.222,51 |
1.151,12 |
Gli importi sono indicati al lordo e al netto della riduzione pari al 5,84%.
Detti importi massimi devono essere incrementati, nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali) |
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Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
1.467,01 |
1.381,34 |
Indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL è pari a 1.250,87 euro per il 2022.
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2022, 1.360,77 euro.