Marchio Comunitario – Reg.(UE) n.2424/2015 che modifica il Reg.(CE) n.207/2009

Apr 6, 2016

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Con la nota n.35352 del 22 marzo del 2016, la direzione centrale legislazione e procedure della Agenzia delle Dogane, ha comunicato l’entrata in vigore della nuova disciplina del marchio comunitario, ora “marchio dell’Unione europea, precisando che per un rafforzamento della lotta alla contraffazione, la Commissione ha predisposto dei chiarimenti per tutti gli uffici operativi.

In attesa di tali linee guida, con la nota sopraindicata, sono state  emanate le prime direttive in merito  all’applicazione delle nuove disposizioni di riforma sui marchi Ue che interessano le autorità doganali,  e che sono contenute nell’art.9 punto 4 primo   sotto paragrafo  del reg. (CE) n.207/2009 come sostituito dal Reg (UE) n.2424/2015.

Così, precisato che il titolare del marchio UE ha il diritto di impedire a tutti i terzi di introdurre nell’Unione i prodotti, compresi gli imballaggi, che provengono da paesi terzi, e recano senza autorizzazione un marchio al marchio registrato per tali prodotti, gli addetti al controllo per determinare l’eventuale violazione, devono  attivare le procedure di cui al reg.(UE) n.608/2013.

Tali disposizioni, al fine di rafforzare la protezione dei marchi, devono essere adottate in tutte le situazioni doganali , compresi il transito, il trasbordo, il deposito, le zone franche, la temporanea custodia, il perfezionamento attivo o l’ammissione temporanea, anche quando i prodotti non sono destinati all’immissione in consumo sul mercato dell’Unione.

Infine, viene richiamata la nuova disposizione in base alla quale il titolare del marchio perde il suo potere, in tutti i casi in cui, nel corso del procedimento, il proprietario- detentore delle merci fornisca la prova che il titolare del marchio non ha il diritto di vietare l’immissione in commercio dei prodotti stessi nel paese di destinazione finale.

Va da se che gli uffici doganali , in occasione della notifica delle richieste di intervento, avranno cura di chiedere oltre alla conferma dell’esistenza della violazione del diritto, anche precisazioni in ordine all’esistenza di una valida registrazione del marchio UE nel paese di destinazione finale.

 

Contatto Area Economica d’Impresa

Fernando De Vita tel.0552707201 E mail

Fernando.devita@confindustriafirenze.it

 

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