Limitazione delle emissioni in atmosfera: relazione sull’uso delle sostanze pericolose entro il 28 agosto 2021

Lug 1, 2021

A seguito dell’emanazione del D.lgs. n. 102 del 2020 recante le disposizioni integrative e correttive al quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, vedi anche la nostra precedente news,  evidenziamo l’obbligo di presentare una relazione sull’uso di alcune sostanze pericolose.

L’articolo 271, comma 7-bis precisa che le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio.

Dette sostanze, e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento REACH devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.

La relazione pertanto dovrà riportare un’analisi sull’eventuali disponibilità di alternative alle sostanze classificate, considerano i rischi ed esaminando la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. La relazione deve essere presentata all’autorità competente entro la scadenza del 28 agosto 2021.

La relazione dovrà quindi essere presentata all’autorità competente, per gli stabilimenti o le installazioni già in esercizio al 28 agosto 2020 (data di entrata in vigore del D.L.vo 102/2020).

Per nuovi stabilimenti o per effetto di modifiche sostanziali presentate dopo  il 28 agosto 2020, vige l’obbligo periodico di trasmettere la relazione ogni 5 anni a decorrere dal rilascio o dal rinnovo delle autorizzazioni. Tuttavia, l’obbligo di presentare la relazione ogni 5 anni è previsto anche per gli stabilimenti e le installazioni già esistenti al 28 agosto 2021.

Ricordiamo infine che in caso di omessa presentazione della relazione nei termini si applica la sanzione prevista dall’articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006; tale sanzione è di natura amministrativa pecuniaria, da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.500 euro.

Evidenziamo infine che l’art. 3, comma 3 del D.L.vo 102/2020, prevede che: “ Ai fini dell’adeguamento alla prescrizione dell’articolo 271, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, presentano una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025 o entro una data precedente individuata dall’autorità competente alla luce della relazione di cui al comma 8. L’adeguamento, anche su richiesta dell’autorità competente, può essere altresì previsto nelle domande di rinnovo periodico dell’autorizzazione o relative a modifiche sostanziali presentate prima del 1° gennaio 2025. Il termine di adeguamento non può essere superiore a quattro anni dal rilascio dell’autorizzazione. La domanda autorizzativa può essere, altresì, presentata nell’ambito delle procedure previste dall’articolo 273-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In caso di mancata presentazione della domanda nei termini, si applica la sanzione dell’articolo 279, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

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