Taglio del cuneo fiscale – Comma 281
Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è confermato l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore nella misura del 2% per i rapporti di lavoro con una retribuzione imponibile mensile compresa tra 1.924 euro e 2.692 euro (parametrata su base mensile per 13 mensilità).
L’esonero è incrementato di un ulteriore 1% per i lavoratori la cui retribuzione imponibile mensile non supera l’importo di euro 1.932,00.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Per la piena attuazione della misura occorre attendere le relative istruzioni INPS.
“Quota 103” – Comma 283
In via sperimentale per il 2023, i lavoratori che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni, potranno accedere alla pensione anticipata flessibile. Il trattamento pensionistico, per le mensilità di anticipo del pensionamento, è riconosciuto per un valore lordo mensile non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto dalla legge, circa € 2.700,00..
Questo strumento non è cumulabile, per il periodo che va dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Fanno eccezione i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di euro 5.000 annui.
Incentivi al trattenimento in servizio – Comma 286
I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti per accedere al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Qualora esercitino tale facoltà il loro datore di lavoro non sarà tenuto al versamento della quota contributiva a carico del lavoratore e la somma corrispondente è corrisposta interamente al lavoratore.
APE Sociale – Commi 288, 289 e 290
L’APE sociale è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023. L’indennità, erogata dall’INPS fino al raggiungimento dell’età pensionabile, è concessa ai lavoratori che abbiano almeno 63 anni di età e che abbiano raggiunto un’anzianità contributiva di almeno 30 anni e rientrino nelle seguenti categorie:
- svolgono mansioni gravose,
- invalidi civili al 74%,
- lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito la NASpI
- i “caregivers”,
Opzione donna – Comma 292
Opzione donna è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023: le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 abbiano almeno 60 anni di età (ridotta di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di 2 anni) e abbiano maturato almeno 35 anni di contribuzione, possono accedere anticipatamente alla pensione.
Tale possibilità è concessa solo alle lavoratrici che siano:
- caregivers,
- invalide civili almeno al 74%,
- licenziate o dipendenti di imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.
Incentivo all’assunzione di percettori del Reddito di Cittadinanza – Commi 294, 295 e 296
Ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato percettori del Reddito di Cittadinanza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, è riconosciuto, per un massimo di 12 mesi, l’esonero del 100% dal versamento dei contributi previdenziali (ad esclusione di quelli relativi all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) a carico dei datori di lavoro, fino a un massimo di euro 8.000 annui.
Tale esonero è riconosciuto anche nel caso di trasformazioni di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.
L’esonero è alternativo a quello riconosciuto al datore di lavoro nella misura corrispondente alla somma percepita mensilmente dal lavoratore a titolo di RdC, previsto dall’art 8 del D.L. 4/2019.
Incentivi alle assunzioni dei giovani e delle donne – Commi 297 e 298
L’esonero contributivo per le assunzioni dei giovani (under 36) e delle donne previsti dalla Legge 178/2020, si applica anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.
L’esonero contributivo, che è pari al 100% per un massimo di 36 mesi, è riconosciuto fino a un massimo di euro 8.000 annui (prima il limite era 6.000 annui).
Lavoro agile – Comma 306
La possibilità per i lavoratori fragili di poter svolgere la propria mansione in modalità agile è stata prorogata fino al 31 marzo 2023 anche attraverso l’adibizione a diversa mansione, senza decurtazione dello stipendio.
Reddito di cittadinanza – Commi da 313 a 321
Nelle more di una revisione organica delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, per l’anno 2023, il reddito di cittadinanza è riconosciuto nel limite massimo di 7 mensilità.
Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali – Commi da 342 a 354
Il contratto di prestazione occasionale (art 54-bis del D.L 50/2017) è quel contratto che consente ad un utilizzatore di acquisire prestazioni di lavoro per attività lavorative sporadiche e saltuarie, nel rispetto di alcuni limiti economici.
Le modifiche sono intervenute proprio sui limiti economici, aumentandone il tetto, e, in più, ampliando la platea dei datori di lavoro che potranno utilizzare tale tipologia contrattuale.
Nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) ciascun utilizzatore potrà di usufruire di prestazioni di lavoro occasionale per un compenso complessivo massimo di 10.000 euro, per la totalità dei prestatori impiegati.
Le prestazioni occasionali potranno essere utilizzata dalle imprese che occupano fino a 10 dipendenti, senza più fare distinzioni in base alla tipologia di attività svolta.
Assegno Unico e Universale – Commi 357 e 358
A partire dal 1° gennaio 2023, l’Assegno Unico è incrementato del 50% per le famiglie:
- con figli di età inferiore ad 1 anno;
- con 3 o più figli, per ogni figlio, di età compresa tra 1 e 3 anni, che abbiano un ISEE fino a euro 40.000.
Sono state rese strutturali le maggiorazioni previste per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età.
Congedo parentale – Comma 359
L’indennità di congedo parentale, in alternativa tra i genitori, è aumentata da 30% all’80% della retribuzione, nel limite di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio o entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento.
La disposizione si applica ai soli lavoratori e lavoratrici che terminano il periodo di congedo di paternità e maternità obbligatoria successivamente al 31 dicembre 2022.