Dal 14 luglio è entrato in vigore il “Decreto Dignità” varato dal Consiglio dei Ministri e che contiene alcune novità in materia di lavoro con una stretta sui contratti a termine e in somministrazione.
Contratti a termine
- abbreviazione della durata massima dei contratti a tempo determinato che passa da 36 a 12 mesi
- il limite massimo di 24 mesi, è consentita solo al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
- a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
I concetti di temporaneità, oggettività, significatività e ordinaria attività pongono molti problemi interpretativi, in attesa di chiarimenti da parte del Ministero, consigliamo di astenersi dal ricorrere a tali “causali”. Unica eccezione è la causale relativa alle esigenze sostitutive.
- Cambia anche la disciplina delle proroghe e dei rinnovi:
- Entro il limite di durata massima di 12 mesi, il contratto iniziale è liberamente prorogabile
- In caso di rinnovo del contratto o di proroga che ecceda il limite dei 12 mesi occorre indicare nell’atto scritto la causale.
- Il numero delle proroghe effettuabili, nell’arco di durata massima di 24 mesi, scende da cinque a quattro.
I contratti per attività stagionali sono esclusi dalla disciplina “restrittiva” concernente proroghe e rinnovi anche senza il ricorrere delle condizioni
- Aumento dell’importo del contributo “addizionale” (pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali): 0,5 punti percentuali dovuto “in occasione di ciascun rinnovo” del contratto a termine, anche se stipulato ai fini della somministrazione di lavoro.
- Esteso a 180 giorni il termine entro il quale può essere impugnato il contratto a tempo determinato, a far data dalla cessazione del singolo contratto.
- Introdotta una norma transitoria che dispone che le nuove norme si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, rinnovati o prorogati successivamente al 14 luglio 2018.
Resta da valutare con estrema attenzione, sul piano della volontà negoziale, l’efficacia di quelle norme del contratto collettivo che estendono la durata massima del contratto a tempo determinato, a seguito di proroghe e rinnovi, e che sono state definite nell’ambito del precedente quadro regolatorio.
Somministrazione
Le nuove disposizioni sui contratti a termine si applicano anche a quelli stipulati dalle agenzie di somministrazione, con esclusione delle disposizioni che limitano il numero complessivo dei contratti a termine stipulabili e di quelle che disciplinano il diritto di precedenza nelle riassunzioni a termine o nelle assunzioni a tempo indeterminato.
L’applicazione delle “causali” al contratto a termine sottoscritto dalle agenzie per il lavoro con i lavoratori da inviare “in missione” rende molto difficile proroghe e rinnovi di tali contratti, oltre i 12 mesi.
Indennità licenziamento ingiustificato
L’indennità di licenziamento dovuta in caso di licenziamento illegittimo nell’ambito della tutela apprestata dal c.d. “contratto a tutele crescenti” viene aumentata nel minimo da 4 a 6 mensilità e nel massimo da 24 a 36 mensilità, sempre rapportate all’anzianità di servizio.
Resta fermo, viceversa, il numero di mensilità previste per l’offerta conciliativa
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