Lavoratori stranieri altamente qualificati: nuovi chiarimenti

Apr 9, 2024

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, congiuntamente con il Ministero dell’Interno, ha emanato una circolare  con la quale ha fornito le nuove indicazioni ai fini dell’ingresso e del soggiorno di cittadini di paesi terzi per lavori altamente qualificati.

Requisiti di Ingresso

I lavoratori stranieri “altamente qualificati” devono essere in possesso in via alternativa:
a) del titolo di istruzione superiore di livello terziario o di una qualificazione professionale di livello post secondario, rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale;
b) dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 206/2007 limitatamente all’ esercizio di professioni regolamentate;
c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante;
d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente,
acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda
dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla
classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.

Ambito di Applicazione

La normativa relativa alla Carta blu UE si applica agli stranieri in possesso dei requisiti di cui sopra:
• residenti in uno Stato terzo;

• regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, compresi i lavoratori stagionali, i beneficiari di protezione
internazionale, i titolari di un permesso di soggiorno per ricerca e titolari di un permesso di soggiorno ICT
nell’ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi dell’articolo 27quinquies;regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, compresi i lavoratori stagionali, i beneficiari di protezione
internazionale, i titolari di un permesso di soggiorno per ricerca e titolari di un permesso di soggiorno ICT
nell’ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi dell’articolo 27quinquies;

• soggiornanti in altro Stato membro;

• titolari della Carta blu UE rilasciata in un altro Stato membro.

Contenuto della domanda

La domanda (Modulo BC) del datore di lavoro, presentata al competente Sportello Unico per l’Immigrazione oltre al documento di verifica (relativo alla verifica di indisponibilità presso il Centro per l’Impiego competente di un lavoratore già presente sul territorio nazionale, salvo che la domanda di Carta Blu UE riguardi un cittadino di paese terzo già titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato), alla richiesta nominativa, ai documenti circa la sistemazione alloggiativa, alla proposta di contratto di soggiorno, all’impegno a comunicare variazioni, all’asseverazione di cui all’articolo 24-bis comma 2 1 del T.U.I. e deve indicare a pena di rigetto:
1 la proposta di contratto di lavoro o l’offerta di lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi, per lo
svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti sopra mensionati;
2 il titolo di istruzione o qualificazione professionale di livello post secondario; ovvero, in alternativa,
3 l’attestazione del possesso in capo al lavoratore della qualifica professionale superiore tramite apposita
dichiarazione del datore di lavoro richiedente la Carta blu UE, corredata dei contratti di lavoro e/o delle
buste paga da allegare alla domanda; ovvero in alternativa,
4 i requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 limitatamente a professioni regolamentate, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se l’iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali ovvero all’accertamento delle specifiche professionalità;
5 l’importo della retribuzione annuale, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall’offerta vincolante, che
non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali, stipulati da associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e comunque non inferiore alla
retribuzione media annuale lorda come rilevata dall’ISTAT e disponibile al seguente link: (cfr “retribuzioni
interne lorde per unità di lavoro dipendente”, ultimo aggiornamento annuale disponibile).
Con riferimento al titolo di istruzione o qualificazione professionale di livello post secondario deve trattarsi di un diploma rilasciato da una Università ovvero Istituto non universitario al termine di un percorso di istruzione
superiore di durata almeno triennale, corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle
qualificazioni di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 gennaio 2018.
Per il riconoscimento della qualifica professionale superiore, attestata dall’esperienza professionale, devono
essere presentati i seguenti documenti:

  • Contratto/i di lavoro e/o buste paga (con l’aggiunta facoltativa di lettera di esperienza redatta dal datore
    di lavoro straniero), relativi al periodo lavorativo svolto che dimostrino lo specifico settore di attività in cui il lavoratore è stato impiegato e la durata dell’esperienza professionale, di almeno cinque anni nel settore per cui si presenta la domanda di Carta blu UE (ovvero di tre anni nei sette precedenti per il settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione).  Nell’istanza prodotta allo Sportello Unico dovrà quindi essere allegato il decreto di riconoscimento.
  • La documentazione rilasciata da autorità/soggetti NON appartenenti a Paesi UE, deve essere legalizzata
    nelle forme di legge, con traduzione in lingua italiana ed allegata alla domanda di nulla osta – utilizzando la funzione di upload – per poi essere esibita in copia autentica (o copia conforme all’originale) allo Sportello Unico Immigrazione nella fase di sottoscrizione del contratto di soggiorno. La
    traduzione dovrà essere certificata conforme al testo originale dalle Autorità diplomatiche o consolari italiane presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato,.
    Con riferimento al titolo di istruzione superiore e relativa qualifica professionale di livello terziario, nonché alla qualifica professionale regolamentata in Italia, la documentazione deve essere corredata dalla dichiarazione di valore emessa dalla Rappresentanza diplomatica competente per il luogo di conseguimento o, in alternativa, limitatamente ai titoli di istruzione superiore, ivi compresi quelli abilitanti all’esercizio delle professioni regolamentate, è possibile presentare l’attestazione di comparabilità e autenticità rilasciata dal Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA).

Accesso al lavoro

Il titolare di Carta blu UE, pur beneficiando di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini, conformemente alla normativa vigente, per i primi dodici mesi di soggiorno sul territorio nazionale può esercitare esclusivamente l’attività lavorativa altamente qualificata per la quale è stato autorizzato. Eventuali cambiamenti del datore di lavoro durante tale periodo sono soggetti all’autorizzazione preliminare da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro.
Decorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione (comprensiva anche dell’asseverazione di cui all’articolo 24-bis, comma 2) relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante, il parere dell’Ispettorato territoriale competente si intende acquisito.
Il titolare di Carta blu UE può esercitare, in concomitanza all’attività subordinata altamente qualificata, un’attività di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività lavorativa in forma autonoma.

Adempimenti dello Sportello Unico dell’Immigrazione

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro, non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda, ovvero comunica al datore di lavoro il rigetto della stessa.
Entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore dovrà recarsi presso lo Sportello Unico per
l’Immigrazione con il datore di lavoro per la firma del contratto di soggiorno e successivamente presentare
domanda di permesso di soggiorno alla Questura competente.
Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il lavoratore straniero altamente qualificato, che ha fatto ingresso sul territorio nazionale dopo il rilascio del nulla osta al lavoro e del visto di ingresso, può svolgere immediatamente attività lavorativa, previa comunicazione obbligatoria (Mod. UNILAV) da parte del datore di lavoro ai servizi competenti attraverso i sistemi informatici regionali. Dell’avvenuta comunicazione obbligatoria lo stesso datore di lavoro dovrà dar prova allo Sportello Unico per l’Immigrazione all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Adempimenti della questura per il rilascio della “Carta Blu”

Il permesso di soggiorno è rilasciato, a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui
all’articolo 5-bis T.U.I. e della comunicazione obbligatoria ai servizi competenti attraverso i sistemi informatici
regionali, con durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con durata pari a
quella del rapporto di lavoro più tre mesi, negli altri casi.

Presentazione delle domande

Le domande saranno presentate al competente Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura – Ufficio
territoriale del Governo e avvalendosi del sistema informatizzato attivo per tutte le altre procedure di competenza degli Sportelli Unici. Si rammenta che per l’inoltro telematico delle istanze sul sito
https://portaleservizi.dlci.interno.it/ è necessario il possesso di un’identità SPID o della CIE. Eseguito l’accesso, è possibile accedere all’area di Richiesta Moduli e selezionare il modulo di richiesta nullaosta
al lavoro per il rilascio della Carta Blu Ue (Modulo BC).
Al fine di consentire una rapida istruttoria delle domande presentate, è stata prevista – nel modello di richiesta – l’allegazione, attraverso una funzione di upload, della documentazione probatoria necessaria che, pertanto,
potrà essere esaminata dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione senza necessità di convocare i richiedenti per
la presentazione della medesima documentazione, che sarà esibita, in originale, all’atto della firma del contratto di soggiorno. Si precisa, al riguardo, che la dimensione massima consentita di ciascun documento da allegare è pari a 2MB.

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