Premessa
Estesa al 31 marzo 2022 l’equiparazione a ricovero ospedaliero dell’assenza dal lavoro in caso di impossibilità a svolgere l’attività in smart working. Il termine viene, quindi, allineato a quello dello stato di emergenza.
Questa novità è parte degli emendamenti approvati dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante: «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID 19.»
In evidenza
Viene in questo modo ripristinata la tutela prevista per i lavoratori fragili impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa in smart working, prolungando al 31 marzo 2022 il diritto all’indennità INPS erogata in caso di ricovero ospedaliero nell’ipotesi di assenza dal lavoro e impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa da remoto.
Ricordiamo che tali periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto.
Si evidenzia, infine, che l’individuazione delle patologie che consentono il riconoscimento della condizione di lavoratore fragile – ai fini del diritto di prestare l’attività lavorativa con modalità di lavoro agile – dovranno essere certificate dal medico di famiglia.
E’ quanto previsto dal decreto interministeriale dello scorso 4 febbraio – a firma congiunta dei Ministri di lavoro, salute e pubblica amministrazione – che individua le patologie e le condizioni che danno accesso allo status di lavoratori fragili, con diritto a prestare l’attività con modalità di lavoro agile.