I lavoratori fragili possono ricorrere allo smart working fino al 31 dicembre 2021 e l’assenza dal lavoro viene equiparata al ricovero ospedaliero.
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La legge di conversione (Testo coordinato della L. n. 133-21 di conversione del D.L. n. 111-21_) del Decreto sulla ripartenza di scuole e università, entrata in vigore lo scorso 2 ottobre, ha prorogato fino al 31 dicembre 2021:
- il diritto per i lavoratori fragili di svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area d’inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
- l’equiparazione dell’assenza al lavoro dei lavorati fragili – nel caso in cui non sia possibile svolgere il proprio lavoro da remoto – al ricovero ospedaliero.
La norma interessa i lavoratori:
– in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi della legge n. 104;
– in possesso di certificazione di immunodepressione;
– in possesso di certificazione di patologie oncologiche;
– che stanno svolgimento terapie salvavita.
Si evidenzia, infine, che l’indennità di ricovero ospedaliero non viene conteggiata ai fini del limite di assenze per malattia (periodo di comporto).