Premessa
Estesa al 30 giugno 2022 l’equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori in condizione di fragilità debitamente certificata, con conseguente erogazione della prestazione economica previdenziale agli aventi diritto alla tutela della malattia da parte dell’INPS.
Il chiarimento è stato fornito dall’INPS – acquisito il parere del Ministero del Lavoro – con il messaggio n. 2622 del 30 giugno 2022.
In evidenza
Viene in questo modo ripristinata la tutela prevista per i lavoratori fragili impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa in smart working, prolungando al 30 giugno 2022 il diritto all’indennità INPS erogata in caso di ricovero ospedaliero nell’ipotesi di assenza dal lavoro e impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa da remoto.
Per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2022, pertanto, l’INPS riconoscerà le tutele ai lavoratori fragili facendo riferimento, previa valutazione medico legali delle Strutture territoriali, alle patologie individuate dal Decreto Ministeriale dello scorso 4 febbraio – a firma congiunta dei Ministri della Salute, del Lavoro e delle politiche Sociali e per la Pubblica Amministrazione – denominato “Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile”.
L’INPS conferma la necessità del possesso dell’apposita certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, oppure del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi della legge n. 104/92.
Ricordiamo che tali periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto.