Premessa
L’ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 109 del 27 gennaio 2022, ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione all’obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di collaborazione occasionale da effettuare all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.
Con la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, l’INL aveva già ripercorso gli aspetti procedurali delle modalità e della tempistica della comunicazione. Si veda, al proposito, l’articolo pubblicato sul sito di Confindustria Firenze lo scorso 13 gennaio, “Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali”.
A poche settimane di distanza, L’INL, è, quindi, intervenuto nuovamente per meglio definire il perimetro di applicazione di questo nuovo obbligo e lo ha fatto rispondendo a dieci FAQ – preventivamente condivise con il Ministero del Lavoro – con le quali vengono individuati i soggetti esclusi dall’obbligo, confermandolo, invece, per le prestazioni rese da remoto.
Campo di applicazione
Le esclusioni dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale riguardano:
- gli Enti del Terzo settore che svolgono unicamente attività non commerciale. Tuttavia, laddove svolgano, anche in via marginale, un’attività d’impresa, essi sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale;
- le aziende di vendita diretta a domicilio per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale;
- la figura del procacciatore d’affari occasionale così come le prestazioni di natura prettamente intellettuale;
- le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo;
- le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle Associazioni sportive dilettantistiche e Società sportive dilettantistiche;
- gli studi professionali che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale
- le Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti e che, nell’espletamento della loro attività istituzionale, in taluni casi, si avvalgono dell’attività di lavoratori autonomi occasionali.
Si evidenzia – al proposito – che in entrambe le note dell’INL è sottolineato che le ipotesi indicate “potranno essere integrate sulla base di eventuali ulteriori questioni che dovessero essere rappresentate”.