La Direttiva UE 2023/1791 rivede la direttiva sull’efficienza energetica 2012/27 in accordo con il Green New Deal e le indicazioni del REPowerEU.
Contesto
Le novità della nuova Direttiva sono diverse, mirate a ridurre in modo più consistente i consumi finali di energia – e dunque le emissioni di gas serra – rispetto a quanto precedentemente previsto, ed a incrementare l’efficientamento energetico, in particolare nel settore dell’edilizia.
La direttiva dovrà essere recepita nel nostro Paese entro ottobre 2025, ma è probabile che alcune previsioni comincino a produrre effetti prima, anche in ragione del collegamento fra la direttiva e la versione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) licenziata a luglio.
Novità
Di seguito vediamo insieme gli elementi principali di novità:
- Ridurre i consumi finali di energia
Nuovi obiettivi per ridurre i consumi finali di energia e aumentare l’efficienza energetica dei Paesi UE. La nuova Direttiva, adottata dal Consiglio Europeo e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, introduce un limite vincolante a livello collettivo nell’Unione: gli Stati membri dovranno ridurre complessivamente i consumi energetici dell’11,7% entro il 2030, che si traduce in un consumo finale massimo di 763 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e di 993 milioni di tonnellate per il consumo primario. Sul piano nazionale, la riduzione annuale del consumo energetico arriverà all’1,9% nel 2030, ma potrà escludere trasporti pubblici e forze armate.
- Adeguamento dei PNIEC nazionali
Il carattere vincolante della Direttiva obbliga i singoli Stati ad adeguare la normativa nazionale alle nuove disposizioni comunitarie. Questo dovrebbe avvenire mediante i rispettivi PNIEC, i piani nazionali integrati per l’energia e il clima, con un lieve margine di imprecisione (2,5%). Sarà quindi compito della Commissione Europea monitorare le azioni nazionali ai fini del raggiungimento dell’obiettivo totale dell’11,7% e, qualora i contributi nazionali risultino inferiori, apportare correzioni. Nelle valutazioni finali, i principali indicatori indicati nella Direttiva sono 4:
- intensità energetica
- PIL pro capite
- sviluppo energie rinnovabili
- potenziale risparmio energetico
- Efficienza e risparmio energetico
In linea con il principio “ l’efficienza energetica al primo posto”, il provvedimento UE punta su nuovi target statali di risparmio energetico annuale, che aumenteranno progressivamente, fino all’1,9% alla fine del 2030. Tra le misure attuabili sul piano nazionale, la Direttiva cita:
- quelle attinenti alle prestazioni energetiche nell’edilizia;
- quelle derivanti dal sistema di scambio di quote di emissione dell’EU (per gli impianti, ma anche edilizia e trasporti);
- le normative di emergenza in materia di energia.
Sempre in materia di edilizia, le nuove disposizioni introducono l’obbligo, per i singoli Stati, di ristrutturare ogni anno almeno il 3% della superficie totale degli immobili di proprietà di enti pubblici.
- Sistemi di gestione dell’energia e gli audit energetici
Nello specifico per quanto riguarda i sistemi di gestione dell’energia e gli audit energetici gli Stati membri dovranno provvedere affinché:
- le imprese con un consumo annuo medio di energia superiore a 85 TJ nei tre anni precedenti, considerati tutti i vettori energetici (pari a circa 23,6 GWh/anno oppure a 2.233.204 Sm3/anno equivalenti), attuino un sistema di gestione dell’energia (EN ISO 50001) entro quattro anni dopo la data di entrata in vigore della direttiva;
- le imprese con un consumo annuo medio di energia superiore a 10 TJ nei tre anni precedenti, considerati tutti i vettori energetici (pari a circa 2,8 GWh/anno oppure a 262.730 Sm3/anno equivalenti), che non attuano un sistema di gestione dell’energia siano oggetto di un audit energetico (EN 16247-1) ed elaborino un piano d’azione concreto e fattibile sulla base delle raccomandazioni risultanti da tali audit energetici che individui misure per attuare ciascuna raccomandazione risultante dagli audit, laddove ciò sia fattibile dal punto di vista tecnico o economico, tre anni dopo l’entrata in vigore della direttiva e gli audit energetici successivi siano svolti almeno ogni quattro anni;
- elaborino programmi intesi a incoraggiare e a sostenere a livello tecnico le PMI con un consumo annuo medio di energia inferiore o uguale a 10 TJ nei tre anni precedenti, affinché si sottopongano ad audit energetici e attuino successivamente le raccomandazioni risultanti da tali audit e possano inoltre mettere a disposizione altri regimi di sostegno per le PMI, anche se tali PMI hanno concluso accordi volontari, per coprire i costi di audit energetici e i costi dell’attuazione di interventi altamente efficaci in termini di costi suggeriti nelle raccomandazioni risultanti dagli audit energetici, se le misure proposte in tali raccomandazioni sono attuate;
- elaborino programmi intesi a incoraggiare le imprese che non sono PMI con un consumo annuo medio di energia inferiore o uguale a 10 TJ nei tre anni precedenti, a sottoporsi ad audit energetici e ad attuare successivamente le raccomandazioni risultanti da tali audit;
- le imprese con un consumo annuo medio di energia superiore a 10 TJ nei tre anni precedenti che hanno sottoscritto un contratto di rendimento energetico siano esentate dagli obblighi stabiliti ai primi due punti a condizione che il contratto di rendimento energetico includa i necessari elementi del sistema di gestione dell’energia e che il contratto rispetti i requisiti fissati dalla direttiva e di cui allego una scheda di sintesi;
- Le imprese che attuano un sistema di gestione ambientale (EN ISO 14000) siano esentate dai requisiti stabiliti ai primi due punti, a condizione che il sistema di gestione ambientale in questione includa un audit energetico sulla base dei criteri minimi indicati dalla direttiva e di cui allego una scheda di sintesi.
Gli Stati membri potranno altresì attuare regimi d’incentivazione e sostegno per l’attuazione delle raccomandazioni risultanti dagli audit energetici e misure analoghe.